F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Manuela TESSE / A.S.D. TORRES Femm. SASSARI (25/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all. Manuela TESSE / A.S.D. TORRES Femm. SASSARI (25/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA Con ricorso del 23/07/2014, l'allenatore professionista di 2^ Categoria "A" Manuela TESSE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. TORRES CALCIO il pagamento della comma di € 10.600,00, quale responsabile della Prima Squadra, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Al ricorso l'allenatore Tesse Manuela ha allegato; I- copie di due contratti tipo sottoscritti con la A.S.D. Torres Calcio, matricola n. 500376, partecipante al Campionato di Serie "A" di Calcio Femminile, entrambi datati 10/09/2013, di cui il primo stipulato sul modello per allenatore dilettante e Società dilettantistiche, di importo pari ad € 9.000,00, da pagarsi in tre rate di € 3.000,00 cadauno, con scadenze al 30/12/2013, 31/03/2014 e 30/06/2014, recante in calce al documento la seguente frase "Il presente accordo, redatto nella forma e nei contenuti previsti per gli allenatori dilettanti, tiene conto che lo scrivente all'atto della firma e in possesso dell'abilitazione UEFA B. Nel mese di settembre tuttavia acquisirà la qualifica di allenatore professionista UEFA A per cui il presente accordo economico, con il superamento degli esami previsti e con l’acquisizione della nuova qualifica, andrà a cessare nella sua efficacia e sarà integralmente sostituito da quello riportato nel retro redatto in conformità alla normativa prevista per gli allenatori professionisti che operano nel settore dilettantistico". Il secondo sul modello tipo tra allenatore professionista con Società della Lnd, di importo pari ad € 12.000,00, da corrispondersi in n. tre rate di ,6 4.000,00; 2- copia di tessera di allenatore professionista di 2^ categoria Diploma Uefa "A", rilasciato il 25/09/2013; 3- copia di richiesta emissione tessera di tecnico del 10/09/2013, inviata al Settore Tecnico della Figc, regolarmente firmato e timbrato dalla A.S.D. Torres Calcio e dal ricorrente. L'allenatore ha, altresì, comunicato di aver percepito la somma di € 1.400,00 a fronte di quella prevista in contratto e che vani sono risultati tutti i tentativi rivolti al Presidente della Società A.S.D. Torres Calcio per ottenere la somma di € 10.600,00. Infine, ha chiesto che tutte le comunicazione in ordine alla vertenza proposta dovranno essere inviate presso lo studio del suo difensore avv. Maria Ilaria Pasqui. La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 15/10/2014, ha invitato la convenuta Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare alle stesse. La convenuta ha fatto pervenire una dichiarazione recante la data del 21/10/2014, a firma del Presidente della A.S.D. Torres Femminile Sassari in cui e riportato "che la ns. Società non ha mai avuto tesserata la sig.ra Emanuele Tesse, cosi come non ha ricevuto notifica delle richieste della stessa per conoscenza di quanto rivendicato". L'allenatore, in risposta alla comunicazione fatta dal Presidente della A.S.D. Torres Femminile Sassari, ha contestato integralmente il suo contenuto e ha dichiarato: a- che e stata tesserata nella stagione sportiva 2013/2014 con la A.S.D. Torres Femminile Sassari, matricola n. 500376, già A.S.D. Torres Calcio, partecipante al Campionato di serie "A" femminile, cosi come si evince dal tesseramento già allegato al ricorso ma che ha nuovamente allegato alla comunicazione; b- che il ricorso introduttivo e stato regolarmente trasmesso alla resistente con raccomandata n. 146016097361 del 23/07/2014, presso la sede legale della Società, come risulta sia dal contratto stipulato in precedenza inviato, sia dalla visura sulla Società effettuata all'epoca della notifica, che ha allegato alle contro deduzioni; c- che il ricorso e stato regolarmente ricevuto dalla Società, in data 01/08/2014, come risulta dalla ricevuta di ritorno, di cui ha allegato copia, ritirata dal sig. Desortis Paolo Antonio, ancora oggi Segretario della A.S.D. Torres Femminile Sassari, come dimostrato con l'invio dall'allegato elenco dei dirigenti. L'allenatore ha concluso insistendo sull'accoglimento del ricorso prodo. Il Dipartimento Calcio Femminile della Lnd, a seguito della richiesta avanzata dal Segretario di questo Collegio Arbitrale del 24/04/2015, ha trasmesso copie di due contratti, entrambi datati 10/09/2013, sottoscritti dalle parti interessati, uno su modello tipo tra allenatori dilettanti e Società dilettantesche, per € 9.000,00 e l'altro tra allenatori professionisti e Società della Lega Nazionale Dilettanti, per € 12.000,00 depositati. Il Collegio Arbitrale visto la documentazione agli atti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Manuela Tesse e meritevole di accoglimento sulla base dell'accordo economico previsto tra allenatori professionisti con Società operanti con squadre della Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto che 1'allenatore, in data 25/09/2013, ha conseguito l'abilitazione ad allenatore Professionista di 2' Categoria Diploma UEFA "A", per cui spettano € 10.600,00 a saldo del premio di tesseramento ed € 50,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 10.650,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.S.D. Torres Femminile Sassari di corrispondere all'allenatore Manuela TESSE la somma di € 10.600,00, a saldo di quanto pattuito, per la stagione sportiva 2013/2014, ed € 50.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 10.650,00 a cui andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per t'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it