F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all.Vincenzo COSCO / A.S.D. MATERA CALCIO (81/45) ARBITRI:sigg.Sebastiano SCARFATO e Sara QUINTILIANI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2014/2015 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 22.06.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 317 del 30.06.2015 VERTENZA: all.Vincenzo COSCO / A.S.D. MATERA CALCIO (81/45) ARBITRI:sigg.Sebastiano SCARFATO e Sara QUINTILIANI Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l'allenatore Sig. COSCO Vincenzo, assunto dalla A.S.D. MATERA CALCIO, partecipante al campionato Nazionale Serie D, quale tecnico della I^ squadra, per la stagione 2013-2014, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società sportiva di corrispondergli la somma complessiva di € 12.500,00, quale saldo del premio di tesseramento, oltre interessi legali e rivalutazione e, oltre ancora, spese legali. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra Società ed allenatori dilettanti), che risulta regolarmente depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, come da nota inoltrata a questo Collegio. La A.S.D. MATERA CALCIO, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso e meritevole di accoglimento. Difatti, in ordine al premio di tesseramento, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico, documentalmente provato e ritualmente depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla A.S.D. MATERA CALCIO, di pagare in favore del Sig. Cosco Vincenzo, la somma di € 12.500,00, quale premio di tesseramento, oltre interessi per € 120,00, equitativamente calcolati,per un totale di € 12.620,00,oltre agli interessi fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto a titolo di danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante orientamento di questo Collegio. Nulla per le spese legali. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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