COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 697 st. 14/15 : nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BREGOLATO Bruno Dirigente Società Pol. Borsea della Società Pol. Borsea

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 697 st. 14/15 : nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BREGOLATO Bruno Dirigente Società Pol. Borsea della Società Pol. Borsea La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 15/6/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Bregolato Bruno – Dirigente Pol. Borsea “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta di n.5 gare del Campionato Juniores Provinciale 2014/2015, in cui dichiarava quanto segue : il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti. Ciò malgrado il calciatore Zeouak Hamza non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Borsea, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura della F.I.G.C.”. La Società Pol. Borsea “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 30/6/2015. AI dibattimento del 30/6/2015 sono risultati presenti : il Sig. BREGOLATO Bruno Dirigente Società Pol. Borsea la Società Pol. Borsea, rappresentata dal Sig. Bregolato Mirco (Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Dott. Sciuto ha dato atto che il deferimento di cui al procedimento n. 697 non riguarda gare del Campionato Provinciale Juniores, ma bensì del Campionato Provinciale Giovanissimi. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, - ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, - sentite le parti deferite presenti, - conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. BREGOLATO Bruno Dirigente Società Pol. Borsea : inibizione per giorni 50; a carico della Società Pol. Borsea n. 2 punti di penalizzazione da applicare al prossimo Campionato Giovanissimi Provinciale cui la Società si iscriverà Ammenda di € 55,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti i fatti descritti nel deferimento - ritenuta sussistente la violazione ascritta ai soggetti deferiti, - ritenuti congrui i provvedimenti proposti dalla Procura P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. BREGOLATO Bruno Dirigente Società Pol. Borsea : inibizione per giorni 50; a carico della Società Pol. Borsea n. 2 punti di penalizzazione da applicare al prossimo Campionato Giovanissimi Provinciale cui la Società si iscriverà Ammenda di € 55,00.-
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