COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 698 st. 14/15 : nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BREGOLATO Bruno Dirigente Società Pol. Borsea della Società Pol. Borsea
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 30.06.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 698 st. 14/15 : nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. BREGOLATO Bruno Dirigente Società Pol. Borsea della Società Pol. Borsea La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 19/6/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. Bregolato Bruno – Dirigente Pol. Borsea “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis,comma 1 CGS e art. 10,comma 2 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta di una gara del Campionato Juniores Provinciale 2014/2015, in cui dichiarava quanto segue : il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti. Ciò malgrado il calciatore Fanchini Mattia non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Borsea, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura della F.I.G.C.”. La Società Pol. Borsea “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 30/6/2015. AI dibattimento del 30/6/2015 sono risultati presenti : il Sig. BREGOLATO Bruno Dirigente Società Pol. Borsea la Società Pol. Borsea, rappresentata dal Sig. Bregolato Mirco Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Dott. Sciuto ha dato atto che il deferimento riguarda la partecipazione del giocatore Fanchini Mattia a una sola gara del Campionato Giovanissimi Provinciale (e non Juniores Provinciale). Detta gara è stata disputata il 5/10/2014 ed il tesseramento del calciatore Fanchini Mattia ha avuto decorrenza dal 10/10/2014. Conseguentemente, viene ridimensionato il deferimento e annullato per le altre gare che erano state segnalate e per le quali risulta invece in posizione regolare. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, - ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, - sentite le parti deferite presenti, - conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. BREGOLATO Bruno Dirigente Società Pol. Borsea : inibizione per giorni 10 a carico della Società Pol. Borsea : 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo Campionato Giovanissimi Provinciale cui si iscriverà la Società deferita; Ammenda di € 55,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti i fatti descritti nel deferimento - ritenuta sussistente la violazione ascritta ai soggetti deferiti - ritenuti congrui i provvedimenti proposti dalla Procura della F.I.G.C. P.Q.M. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. BREGOLATO Bruno Dirigente Società Pol. Borsea : inibizione per giorni 10 a carico della Società Pol. Borsea : 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo Campionato Giovanissimi Provinciale cui si iscriverà la Società deferita; Ammenda di € 55,00.-
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