COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 761 st. 14/15 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. ANSELMI Luigi Vice Presidente A.C. Tregnago A.S.D. del Sig. BACCARIN Sergio Dirigente A.C. Tregnago A.S.D. la Società A.C. Tregnago A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 30.06.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 761 st. 14/15 nei confronti dei seguenti soggetti : del Sig. ANSELMI Luigi Vice Presidente A.C. Tregnago A.S.D. del Sig. BACCARIN Sergio Dirigente A.C. Tregnago A.S.D. la Società A.C. Tregnago A.S.D. La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 10/6/2015 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Sig. ANSELMI Luigi – Vice Presidente ”per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta di n. 2 gare (una del Campionato Provinciale Allievi e una Campionato Provinciale Allievi “B” 2014/15 in cui dichiarava quanto segue : “il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza giusto le norme vigenti. Ciò malgrado il calciatore Valdegamberi Leonardo non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Tregnago, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura della F.I.G.C.”. il Sig. BACCARIN Sergio – Dirigente accompagnatore ”per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta di n. 5 gare del Campionato Provinciale Allievi “B” 2014/15 in cui dichiarava quanto segue : “il sottoscritto dirigente accompagnatore ufficiale dichiara che i giocatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza giusto le norme vigenti. Ciò malgrado il calciatore Valdegamberi Leonardo non ne avesse titolo perché al momento non tesserato con la Società Tregnago, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura della F.I.G.C.”. La Società A.C. Tregnago ASD “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.” Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 30/6/2015. AI dibattimento del 30/6/2015 sono risultati presenti : il Sig. ANSELMI Luigi Vice Presidente A.C. Tregnago A.S.D. il Sig. BACCARIN Sergio Dirigente A.C. Tregnago A.S.D. la Società A.C. Tregnago A.S.D., rappresentata dal Sig. Anselmi Luigi (Vice Presidente) il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, - ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, - sentite le parti deferite presenti, -conclude proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. ANSELMI Luigi Vice Presidente A.C. Tregnago A.S.D. : inibizione per giorni 20; a carico del Sig. BACCARIN Sergio Dirigente A.C. Tregnago A.S.D. : inibizione per giorni 50; a carico dell’A.C. Tregnago A.S.D. n. 2 punti di penalizzazione da applicarsi al prossimo Campionato Provinciale Allievi “B”; Ammenda di € 55,00.- Il Tribunale Federale Territoriale - visti i fatti descritti nel deferimento - ritenuta sussistente la violazione ascritta ai soggetti deferiti, - constatato che il Campionato Provinciale Allievi di “Fascia B” è fuori classifica, ritiene, a modifica di quanto proposto dalla Procura, di dover applicare 1 punto di penalizzazione al prossimo Campionato Allievi (non di seconde squadre) cui parteciperà la Società deferita - ritenuti congrui gli altri provvedimenti proposti dalla Procura PQM dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. ANSELMI Luigi Vice Presidente A.C. Tregnago A.S.D. : inibizione per giorni 20; a carico del Sig. BACCARIN Sergio Dirigente A.C. Tregnago A.S.D. : inibizione per giorni 50; a carico dell’A.C. Tregnago A.S.D. a) 1 punto di penalizzazione da applicarsi al prossimo Campionato Provinciale Allievi (non di seconde squadre) al quale si iscriverà la Società deferita; b) Ammenda di € 55,00.-
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it