CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 08 ottobre 2014 promosso da: Sig. ZANETTI Diego / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 08 ottobre 2014 promosso da: Sig. ZANETTI Diego / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ARBITRO UNICO Avv. Guido Cecinelli – Presidente nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. 0878 del 27.6.2014 – 796, promosso da: - Sig. ZANETTI Diego, nato a Parma il 15.11.1995 (c.f.: ZNTDGI95S15O337F), residente in Parma, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo alla Via De’ Marchi n.4/2 - parte istante – Contro - F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, (P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n.14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimi in Roma, Via Po n.9 - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza di arbitrato del 27.6.2014, il Sig. Zanetti Diego impugnava avanti il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale costituita presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della FIGC – L.D.N., emessa a seguito dell’impugnazione della decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C.-L.N.D.. Le parti nominavano arbitro l’Avv. Guido Cecinelli che, in data 21.7.2014, accettava 2 l’incarico. Il Giudice di Primo Grado con C.U. n.44 del 7.5.2014, infliggeva a carico del tesserato Zanetti Diego, la squalifica sino al 4.5.2019 in quanto “al 47° minuto del secondo tempo l’arbitro della gara del 4.5.2014 disputata presso l’impianto sportivo di Langhirano tra la ASD Langhiranese e la ASD Cervarese valida per il Campionato di Prima Categoria, girone B, ha sospeso definitivamente la gara, poiché, dopo la segnatura della rete da parte della squadra ospitante, il calciatore Zanetti Diego (Soc. Cervarese), dalla panchina ha raggiunto il direttore di gara e gli ha rivolto inizialmente minacce ed insulti e poi, una volta giunto ad un metro circa da quest’ultimo, lo ha colpito in pieno volto con forza all’altezza della fronte. A seguito del forte colpo, l’arbitro ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro a terra, accusando un intenso dolore alla fronte ed alla zona sacrale per effetto della caduta. Il Sig. Zanetti ha continuato a mantenere un fare minaccioso, a reiterare gli insulti e le minacce nei confronti dell’arbitro, è stato allontanato solo grazie all’intervento di altri calciatori. Il Direttore di gara è stato soccorso da alcuni dirigenti ed è rimasto a terra per cinque minuti circa. L’arbitro, in seguito, è stato accompagnato negli spogliatoi e da tali locali ha, quindi, comunicato ai dirigenti la definitiva sospensione della gara in oggetto. I Secondi Giudici riducevano la sanzione fino al 31.12.2016. Il Sig. Zanetti Diego eccepiva la presunta contraddittorietà del referto arbitrale pur non negando di essere entrato in contatto con l’arbitro: rilevava, però, la non intenzionalità e la non violenza del suo gesto e la circostanza che il direttore di gara non ha subito conseguenze fisiche. Eccepiva, altresì, l’istante, l’incongruità della sanzione comminata che deve essere rieducativa, ma non repressiva. Si costituiva in giudizio la F.I.G.C. chiedendo il rigetto dell’istanza. Veniva esperito il tentativo di conciliazione all’udienza del 31.7.2014, con esito negativo. 3 All’udienza del 2.10.2014, le parti discutevano la controversia e l’Arbitro si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti avvenuti non sono controversi: il calciatore Zanetti Diego si alzava dalla panchina e correva verso l’arbitro, profferendo ingiurie e minacce e, giunto ad un metro dal direttore di gara, abbassava la testa e lo colpiva all’altezza della fronte. Questa condotta non appare essere stata accidentale, o priva di intenzionalità. Né la produzione della testimonianza scritta di altro tesserato, può trovare ingresso nell’odierno giudizio per la preclusione dell’art.35 del Codice di Giustizia Sportiva. Lo stesso art.35 C.G.S. sancisce che il rapporto arbitrale costituisce piena prova di tutti i fatti rilevanti avvenuti in occasione dell’evento sportivo. Il TNAS già si è espresso più volte al riguardo, rilevando che l’efficacia probatoria del referto arbitrale, unica prova di tutti i fatti rilevanti avvenuti in occasione dell’evento sportivo, non può essere messa in dubbio (se non nelle ipotesi e nei modi espressamente previsti, che non ricorrono nell’odierna fattispecie), né sotto il profilo della veridicità dei fatti ivi riportati né sotto il profilo della completezza del medesimo rapporto (TNAS 13.11.2013 Cara / FIGC). Né può assumere rilievo che il direttore di gara non abbia subito lesioni refertate a cagione dell’aggressione subita, avendo il medesimo sospeso anche l’incontro, dopo che era stato accompagnato nello spogliatoio. Il fatto accaduto è grave ed è caratterizzato da violenza fisica e diretta contro l’arbitro. Pertanto la decisione impugnata è priva di vizi logico giuridici e, conseguentemente, l’istanza deve essere rigettata, ritenendo la sanzione irrogata ragionevole e proporzionata in relazione ai fatti accaduti. Le spese seguono parzialmente la soccombenza e, pertanto, resta a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi; le spese del giudizio restano compensate tra le parti vista la natura non lucrativa dell’attività sportiva svolta dall’istante ed alla giovane età dell’atleta; le spese di funzionamento dell’arbitrato vengono liquidate nella misura di € 4 2.000,00 (duemila/00) e, per le stesse ragioni sopra dette, restano a carico delle parti al 50% con il vincolo della solidarietà. P.Q.M. L’arbitro Unico, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) respinge il ricorso, confermando la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della FIGC-LND; 2) compensa tra le parti le spese di difesa; 3) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di funzionamento dell’Arbitrato, così come liquidate nella parte motiva; 4) fermo il vincolo della solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi; 5) dichiara incamerati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 8.10.2014 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data di seguito indicati. F.to Guido Cecinelli - Arbitro Unico
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