CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 21 del 10/06/2015 – Luca Bertagnolli/Federazione Italiana sport Invernali
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 21 del 10/06/2015 – Luca Bertagnolli/Federazione Italiana sport Invernali
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Prima Sezione Composta da: Mario Sanino - Presidente Guido Cecinelli – Relatore Cesare San Mauro Pier Giorgio Maffezzoli Giuseppe Andreotta ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n.11/2015 depositato il 30.3.2015 dal Sig. Luca Bertagnolli, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Moretti del Foro di Belluno, con domicilio eletto in Belluno, Piazza Mazzini n. 21 Contro F.I.S.I. – Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Brunetti e Giovanni Diotallevi, con domicilio eletto in Roma, Via XXIV Maggio n. 43 E AMSI – Associazione Maestri di Sci Italiani, non costituitasi in giudizio; E Sig. Bisconti Giacomo, non costituitosi in giudizio; AVVERSO la delibera del Consiglio Federale della FISI del 26.2.2015; della decisione della FISI di consentire al ricorrente un accesso agli atti limitato alla facoltà concessa al delegato del Sig. Bertagnolli di prendere solo visione degli atti; di ogni altro fatto e/o atto connesso e/o presupposto, e/o conseguente e del conferimento dell’incarico di Responsabile Tecnico del Demo Team al Sig. Giacomo Bisconti. * * * * * Ritenuto in fatto Con ricorso del 27.3.2015, il Sig. Luca Bertagnolli chiedeva al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in via cautelare, la sospensione della delibera del Consiglio Federale della FISI del 26.2.2015, con la quale veniva rettificata l’individuazione di altro responsabile tecnico per il DEMO TEAM ITALIA SCI ALPINO in sostituzione dell’odierno ricorrente; impugnava, altresì, la decisione suddetta, al fine di consentire al medesimo ricorrente un accesso agli atti limitato alla facoltà concessa al delegato dello stesso, di prendere visione di alcuni documenti, ma con il divieto di estrarne copia e senza che sia stata messa a disposizione la delibera del 26.2.2015 del Consiglio Federale, comprensiva del verbale relativo alla seduta, nella parte riferita alla delibera medesima, e di ogni altro fatto e/o atto connesso e/o collegato, e/o presupposto, e/o conseguente, ed in particolare, chiedendone l’annullamento, della nota di comunicazione della deliberazione a firma del Presidente della FISI del 26.2.2015, e del conferimento dell’incarico di responsabile tecnico del DEMO TEAM al Sig. Giacomo Bisconti. Assumeva il ricorrente che, in previsione della manifestazione INTERSKI 2015 che si terrà ad USHUAIA in Argentina alla fine della stagione estiva 2015, l’Associazione dei Maestri di sci italiani e la FISI stipulavano un protocollo d’intesa per la gestione del DEMO TEAM ITALIA per partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali, tra cui l’Interski, consistente nell’incontro, con cadenza quadriennale, tra gli esponenti delle varie Scuole Nazionali di Sci, finalizzato a confrontare le varie metodologie di insegnamento, al fine della formazione e disciplina degli Istruttori Nazionali. Assumeva il ricorrente che il Consiglio Federale della FISE, il 30.7.2014, deliberava di affidare l’incarico di responsabile tecnico per l’Interski – settore Sci Alpino, al Sig. Luca Bertagnolli, il quale iniziava a selezionare i componenti della squadra. Il 3.10.2014 il Presidente FISI comunicava al Presidente A.M.S.I. i nominativi degli atleti proposti per comporre il Demo Team che avrebbe rappresentato l’Italia all’Interski di Ushuaia dal 5 al 12 settembre 2015. A causa della mancata partecipazione al secondo stage di allenamento il 13/15.1.2015 a Sestriere dell’atleta Giacomo Bisconti, il Sig. Bertagnolli discuteva con lo stesso circa i motivi della mancata partecipazione e, in data 3.2.2015, dopo una riunione apicale, la FISI procedeva alla sospensione di ogni attività del Demo Team, affinché fosse tutelata l’immagine dello sport dello sci. Il ricorrente inviava una missiva per chiarire i fatti accaduti, riscontrata dalla FISI, la quale confermava la sospensione e, con successiva nota del 26.2.2015, la FISE comunicava che il Consiglio Federale aveva “rettificato l’individuazione di altro responsabile tecnico per il Demo Team Italia Sci Alpino, liberando il Bertagnolli dall’incarico. Con lettera del 6.3.2015, il Bertagnolli presentava istanza di accesso agli atti per estrarre copia della documentazione relativa alla delibera FISE e, in particolar modo, del verbale della seduta del 26.2.2015 nella parte relativa alla delibera di revoca dall’incarico e conferimento ad altra persona, nonché della delibera stessa. Con lettera A.R. del 17.3.2015, la FISE confermava la disponibilità a consentire il diritto d’accesso, senza poter estrarre copie. Il Bertagnolli delegava l’avv. Piergiovanni Mandruzzato per la visione e l’estrazione di copie, ma allo stesso non veniva permessa l’estrazione di copie, né la visione del verbale relativo alla delibera del 26.2.2015, senza così permettere di comprendere la motivazione della decisione adottata, né i dati di fatto posti a fondamento della stessa. Il delegato del ricorrente poteva solo apprendere che il Sig. Giacomo Bisconti era stato nominato responsabile tecnico del Demo Team. Alla luce dell’art. 23 dello Statuto CONI, il ricorrente sosteneva la possibilità di esercizio del diritto di accesso ex l. 241/90 poiché sussisteva attività di rilievo pubblicistico da parte della FISI. Eccepiva il Bertagnolli che gli era stato negato il diritto di estrazione di copia degli atti relativi ed opposto l’impedimento a prendere visione del verbale del 26.2.2015. Il ricorrente eccepiva, altresì, la violazione di legge (art. 3 l. 241/90) e l’eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e, comunque, per travisamento dei fatti, difetto di adeguata istruttoria, carenza dei presupposti del provvedimento adottato, sviamento di potere. In via istruttoria, il ricorrente chiedeva l’assunzione testimoniale dei membri del Demo Team presenti a Sestriere il 13.1.2015 in occasione della discussione intercorsa con il Sig. Giacomo Bisconti. Si costituiva in giudizio la FISI – Federazione Italiana Sport Invernali contestando la domanda ed eccependo l’inammissibilità della stessa. La difesa della FISI depositava, altresì, copia della delibera del Consiglio Federale per la quale il ricorrente aveva chiesto l’accesso agli atti. Il Collegio, con ordinanza del 5.5.2015, concedeva termine per esame e per note al ricorrente, in ordine alla delibera prodotta. Con successiva memoria depositata il 30.3.2015, la difesa del Sig. Bertagnolli, in ordine alla richiesta di accesso agli atti, chiedeva la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse avendo ottenuto, sul punto, quanto richiesto. All’udienza del 3.6.2015 le parti discutevano il ricorso ed il Collegio si riservava la decisione. Considerato in diritto Preliminarmente il Collegio, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente in ordine alla richiesta di accesso agli atti, dichiarava, sul punto, la cessazione della materia del contendere. In ordine alla domanda, il Collegio rileva che la stessa è ammissibile, ai sensi dell’art.12 bis dello Statuto del CONI: il Collegio di Garanzia dello Sport è, infatti, organo di ultimo grado della Giustizia Sportiva e, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, ha giurisdizione su tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale. Il citato art. 54, al terzo comma, prevede che il Collegio “giudica, altresì, le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e Regolamenti Federali … omissis, in tali casi il giudizio può essere anche di merito ed in unico grado”. Ancora osserva il Collegio che l’art. 65 del Codice di Giustizia Sportiva prevede la devoluzione al medesimo Collegio di tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale, con scadenza del termine oltre il 30.6.2014. Allo stato non sussiste altra possibilità di impugnazione della delibera adottata dalla FISI nell’ambito della stessa Federazione e, pertanto, la vertenza ben può trovare ingresso avanti il Collegio di Garanzia dello Sport (cfr. decisione a Sezioni Unite n.11/2015). Per quanto attiene al merito della questione ed alla censura relativa al difetto di motivazione della delibera impugnata, il Collegio rileva che il Demo Team è una squadra di Istruttori Nazionali con cui l’Associazione Maestri di Sci Italiani (AMSI) partecipa alle manifestazioni nazionali ed internazionali, allo scopo di promuovere l’immagine e l’insegnamento delle tecniche sciistiche della Scuola Italiana Sci, e l’Interski è manifestazione internazionale a cui l’A.M.S.I. partecipa, appunto, con il Demo Team; detta manifestazione ha cadenza quadriennale tra gli esponenti delle varie Scuole Nazionali di Sci al fine dell’aggiornamento circa le varie metodologie di insegnamento dello sci alpino, dello sci nordico, dello snowboard. La FISI deve supervisionare sia la didattica, sia la tecnica sciistica e presta il suo logo ufficiale per ogni aspetto pubblicitario e promozionale dell’attività del Demo Team. In funzione del Protocollo d’intesa stipulato con l’A.M.S.I., e in funzione della partecipazione all’Interski, la FISI nominava i responsabili tecnici per la supervisione del Demo Team Italia, i quali partecipano rigorosamente a titolo gratuito. Con delibera n. 208 del 30.7.2014, veniva nominato il Sig. Luca Bertagnolli quale responsabile tecnico del Demo Team Italia per il settore Sci Alpino. In data 3.2.2015 veniva comunicata la sospensione dell’attività del Demo Team e con delibera del 26.2.2015 il Consiglio Federale sollevava dall’incarico il Sig. Luca Bertagnolli, per affidarne la responsabilità al Sig. Bisconti Giacomo. Alla luce della natura del Demo Team Italia e degli avvenimenti che hanno portato all’adozione della delibera impugnata, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso. La nomina del responsabile del Demo Team Italia riveste la qualifica di incarico fiduciario: osserva il Collegio che si tratta di scegliere il migliore aggregatore della squadra, che sia dotato del carisma necessario per motivare gli atleti. La scelta non è solo tecnica, pur avendo la squadra una caratura tecnica di eccellenza, ma costituisce ed integra un giudizio complessivo sulla persona “a scelta libera”. Risulta dagli atti del giudizio che la FISI, prima di adottare la delibera impugnata, in data 3.12.2015 ha ascoltato sia il Sig. Bertagnolli, sia il Sig. Bisconti espletando un’attività ricognitiva e valutativa necessaria ad individuare la migliore linea d’azione per tutelare quello specifico interesse; né appare disciplinato da norme il modo di conseguire il risultato della nomina de qua che, in ogni caso, è stata sicuramente idonea a conseguire in modo ottimale, il fine prefissato. La FISI ha rispettato sia il momento del giudizio, che si concreta nell’individuazione e nell’analisi dei fatti e degli interessi, sia il momento della scelta, dove viene adottata la soluzione che è stata ritenuta più opportuna e conveniente per l’ottenimento dell’interesse prefissato. Il Collegio osserva che, nella fattispecie, non sussiste il dovere di motivazione comparativa tra i diversi aspiranti all’incarico de quo, atteso che la scelta operata dai vertici della FISI deve essere senz’altro ispirata al criterio di buon andamento dell’organizzazione del Demo Team Italia. Appare opportuno rammentare che, per il conferimento di incarichi dirigenziali, non sussiste l’obbligo di motivazione, poiché il soggetto scelto deve essere in possesso delle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all’incarico da ricoprire (SS.UU., 19.7.2011 n.15764; Cons. Stato, Sez. V^, n.8850 del 29.12.2009). Dai fatti di causa, inoltre, non è emersa alcuna ipotesi di manifesta irragionevolezza ed illogicità nella determinazione adottata. Sussistono validi motivi, per la particolarità della materia, per compensare le spese del giudizio. PQM Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara ammissibile il ricorso e, dichiarata cessata la materia del contendere sull’istanza di accesso agli atti, lo respinge. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella sede del CONI il 3.6.2015 Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Guido Cecinelli Depositato in Roma in data 10 giugno 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face