F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 08 Luglio 2015 (221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SS Barletta Calcio Srl) e della Società SS BARLETTA CALCIO Srl – (nota n. 11418/861pf14-15/SP/gb del 4.6.2015). (222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SS Barletta Calcio Srl) e della Società SS BARLETTA CALCIO Srl – (nota n. 11414/860pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 08 Luglio 2015
(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SS Barletta Calcio Srl) e della Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 11418/861pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).
(222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Soc. SS Barletta Calcio Srl) e della Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 11414/860pf14-15/SP/gb del 4.6.2015).
I deferimenti Con provvedimento del 04.06.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 15.05.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C., ha deferito a questo Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare- il Sig. Giuseppe Perpignano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett. C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché alle mensilità di gennaio e febbraio 2015. In aggiunta, in relazione alla condotte antiregolamentari ascritte al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Barletta Calcio Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Con ulteriore provvedimento del 04.06.2015 il Procuratore federale, a seguito di segnalazione del 15.05.2015 pervenuta dalla Co.Vi.So.C. ha deferito a questo Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, il Sig. Giuseppe Perpignano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VI, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2015. In aggiunta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Barletta Calcio Srl, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Il dibattimento Alla riunione del 08.07.2015, il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinarepreliminarmente dispone la riunione dei suddetti deferimenti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, Avv. Giua e Dott. Scarpa, i quali, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, hanno formulato le seguenti richieste sanzionatorie: mesi 6 (sei) e, ai fini della recidiva (con esclusivo riferimento alla dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre novembre e dicembre 2014, nonché per quelle di gennaio e febbraio 2015), ulteriori giorni 15 (quindici), di inibizione a carico del Sig. Giuseppe Perpignano; penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, nonché € 500,00 (€ cinquecento/00), ai fini della recidiva (con esclusivo riferimento alla dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre novembre e dicembre 2014, nonché per quelle di gennaio e febbraio 2015), a carico della SS Barletta Calcio Srl. Motivi della decisione Il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le circostanze poste a fondamento degli odierni procedimenti disciplinari si rivelano pacifiche, avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato sia l’omesso deposito, presso il richiamato organo federale, entro il termine perentoriamente prescritto del 16 aprile 2015, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre novembre e dicembre 2014, nonché per quelle di gennaio e febbraio 2015, sia l’omesso deposito, presso detto organo federale, entro il suindicato medesimo termine, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2015. Ne discende che il Sig. Perpignano si è reso inequivocabilmente responsabile, per di più in termini di recidiva (individuata nei termini di cui in precedenza) ex art 21, comma 1, CGS, delle violazioni disciplinari ascritte nei suoi riguardi, al pari della SS Barletta Calcio Srl, la cui responsabilità disciplinare in via diretta, anch’essa in termini di recidiva nel senso anzidetto, discende inevitabilmente da quella del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale federale nazionale -Sez. Disciplinare-, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Giuseppe Perpignano, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) e 15 (quindici) giorni, nonché, a carico della Società SS Barletta Calcio Srl, quelle ulteriori della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016 e dell’ammenda di importo pari a € 500,00 (€ cinquecento/00).
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