F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 15 Luglio 2015 (201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), ERMANNO PIERONI (iscritto all’albo dei Direttori Sportivi e all’epoca dei fatti dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929) – (nota n. 10968/587 pf13-14 AM/ma del 25.5.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 15 Luglio 2015
(201) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929), ERMANNO PIERONI (iscritto all’albo dei Direttori Sportivi e all’epoca dei fatti dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929) - (nota n. 10968/587 pf13-14 AM/ma del 25.5.2015).
Con atto del 6 febbraio 2015 la Procura Federale ha deferito i soggetti di seguito indicati, per rispondere: Spinelli Giovanni, A) “...della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art.1 bis, comma 1, CGS) per avere attuato nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 rendendosi responsabile di una serie di inadempienze amministrative nei confronti anche di soggetti esterni all’ordinamento Federale. In particolare il Sig. Spinelli, ufficialmente nominato Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 dal 29.12.2012 si rendeva attivo, congiuntamente al Sig. Ermanno Pieroni, per l’organizzazione del vitto e dell’alloggio degli atleti della predetta Società, prendendo accordi con diversi ristoratori e albergatori della zona di Riccione, senza però poi onorare economicamente tali impegni, come nel caso del mancato pagamento di due delle tre fatture emesse dal ristorante “Porca Miseria” per un totale di circa € 8.000,00 malgrado le numerose rassicurazioni di pagamento promesse anche pubblicamente, o dei pasti consumati presso il ristorante “Azdòra” per un insoluto di € 6.600,00, o come nel caso del pagamento con assegno scoperto delle prestazioni alberghiere fornite dal residence “Confort”. Inoltre, nel Luglio 2013 il Sig. Spinelli ha trattato, insieme al Sig. Pieroni, e poi sottoscritto un contratto di affitto dell’impianto sportivo “Italo Nicoletti” di proprietà della F.Y.A. Virtus Tre Villaggi, salvo poi non onorare i conseguenti impegni economici del pagamento dei canoni di locazione avendo a tal fine utilizzato un assegno dallo stesso sottoscritto insoluto per la mancanza di fondi e successivamente protestato...”. B) “…della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) per avere nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 a causa di una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, perpetrata congiuntamente al Sig. Ermanno Pieroni, omesso di garantire ai calciatori tesserati di detta Società i dovuti vitti e alloggi oltre che la possibilità di disputare le gare di campionato casalinghe per mancanza di un impianto sportivo, come meglio specificato nel punto A) di cui sopra, con la conseguenza di abbandonare tali atleti in una situazione di assoluto disagio e difficoltà non avendo gli stessi calciatori le risorse economiche per poter provvedere autonomamente alle irrinunciabili esigenze di vitto e alloggio...”. C) “…della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) per avere dall’ottobre del 2012 fino a quasi al termine della stagione sportiva 2013/2014 consentito che il Sig. Ermanno Pieroni agisse come dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 senza alcun vincolo di tesseramento e per avere nel medesimo lasso temporale consentito ed avallato i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Ermanno Pieroni…”. Ermanno Pieroni, A) “…della violazione dell’art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) per aver attuato nelle stagioni sportive 2012/2013 (dal mese di ottobre 2012) e 2013/2014 una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 rendendosi responsabile di una serie di inadempienze amministrative nei confronti anche di soggetti esterni all’ordinamento Federale. Più nello specifico, nei mesi di ottobre e novembre 2012 si rendeva attivo, congiuntamente al Sig. Giovanni Spinelli, per l’organizzazione del vitto e dell’alloggio degli atleti della predetta Società, prendendo accordi con diversi ristoratori e albergatori della zona di Riccione, senza però poi onorare economicamente tali impegni, come nel caso del mancato pagamento di due delle tre fatture emesse dal ristorante “Porca Miseria” per un totale di circa 8.000,00 malgrado le numerose rassicurazioni di pagamento promesse anche pubblicamente, o dei pasti consumati presso il ristorante “Azdòra” per un insoluto di € 6.600,00, o come nel caso del pagamento con assegno scoperto delle prestazioni alberghiere fornite dal residence “Confort”. Inoltre, nel Luglio 2013 il Sig. Pieroni ha trattato, insieme al Sig. Spinelli, e poi sottoscritto un contratto di affitto dell’impianto sportivo “Italo Nicoletti” di proprietà della F.Y.A. Virtus Tre Villaggi, salvo poi non onorare i conseguenti impegni economici del pagamento dei canoni di locazione avendo a tal fine utilizzato un assegno sottoscritto dal Sig. Spinelli rilevatosi insoluto per la mancanza di fondi e successivamente protestato…”. B) “…della violazione dell’art. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) del Codice di Giustizia Sportiva per avere nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 a causa di una non corretta gestione amministrativa della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, perpetrata congiuntamente al Sig. Giovanni Spinelli, omesso di garantire ai calciatori tesserati di detta Società i dovuti vitti e alloggi oltre che la possibilità di disputare le gare di campionato casalinghe per mancanza di un impianto sportivo, come meglio specificato nel punto A) di cui sopra, con la conseguenza di abbandonare tali atleti in una situazione di assoluto disagio e difficoltà non avendo gli stessi calciatori le risorse economiche per poter provvedere autonomamente alle irrinunciabili esigenze di vitto e alloggio…”. C) “…della violazione dell’art. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti contestati (ora art. 1bis, comma 1, CGS) del Codice di Giustizia Sportiva per avere dall’ottobre del 2012 fino a quasi al termine della stagione sportiva 2013/2014 agito come dirigente della Società SSDARL Riccione Calcio 1929 senza alcun vincolo di tesseramento. Solamente a titolo esemplificativo, il Sig. Pieroni, oltre a rendersi parte attiva nell’organizzazione della Società come rappresentato nel sopracitato punto A), in detto periodo ha curato il tesseramento di giocatori, tecnici e dirigenti, e seguiva costantemente la squadra negli allenamenti, tanto da suggerire l’impiego di alcuni giocatori al tecnico Andrea Benedetti il quale ultimo, seppur non avesse mai derogato alla propria autonomia nelle decisioni tecniche, ha sempre riconosciuto il ruolo di dirigente di fatto del Sig. Pieroni…”. Il difensore di Pieroni ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito. Alla riunione del 13 luglio 2015 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto per entrambi i deferiti l’inibizione di mesi 12 (dodici) e l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) ciascuno. Il difensore di Pieroni si è riportato alla propria memoria insistendo per il proscioglimento del suo assistito. Ermanno Pieroni, comparso personalmente, ha reso dichiarazioni spontanee ribadendo la sua estraneità ai fatti contestati. Nessuno è comparso per Spinelli Giovanni. Nel febbraio 2014, il Dipartimento Interregionale serie D trasmetteva alla Procura Federale un DVD, contenente la registrazione di un servizio giornalistico mandato in onda qualche giorno prima dal canale televisivo “Italia 1”, nel corso del programma “Le Iene”, avente ad oggetto alcuni aspetti inquietanti della gestione della Società SSD Riccione Calcio 1929 a r.l.. Avviate le indagini di rito, la Procura Federale accertava che: Spinelli Giovanni, benché avesse assunto il 29.12.2012 la carica di Amministratore Unico della Società SSDARL Riccione Calcio 1929, già nei mesi precedenti si era interessato di detta Società, sia come “osservatore” e sia come organizzatore delle incombenze logistiche. Ed infatti emergeva che, nei mesi di ottobre e novembre 2012, il prefato si era attivato con Pieroni Ermanno – soggetto del tutto estraneo a detta Società - per la sistemazione logistica dei giocatori, contrattando con albergatori e ristoratori i relativi costi, e aveva stipulato un contratto di affitto dell’impianto sportivo “Italo Nicoletti”, di proprietà della F.Y.A. Virtus Tre Villaggi, ove far svolgere la preparazione e gli allenamenti delle squadre della Società. Sentiti al riguardo i fornitori dei citati servizi, il titolare del ristorante “Porca Miseria” documentava il mancato pagamento di due fatture, per complessivi Euro 8.000,00; il titolare del ristorante “Azdora” un insoluto di Euro 6.600,00; il proprietario del Residence “Confort”, infine, produceva il contratto di locazione e la copia di un assegno bancario tratto da Spinelli per Euro 6.200,00 e il relativo atto di protesto del 17 dicembre 2013. A novembre 2013 la Società era debitrice in confronto della citata F.Y.A. di Euro 16.500,00, per i canoni concernenti la stagione sportiva 2013/2014, e di Euro 4.500,00, per i residui canoni concernenti la stagione 2012/2013, e che proprio per effetto di tali inadempimenti il Presidente della detta Società, Giampaolo Bracalenti, aveva chiuso l’impianto sportivo con catene e lucchetti, così impedendo l’accesso a tutti i tesserati della SSDARL Riccione Calcio 1929, comunicando l’iniziativa con lettera del 27 novembre 2013. Per effetto e in conseguenza dell’avvenuta sospensione dei servizi di alloggio e vitto, taluni calciatori erano stati costretti a sostenere in proprio i relativi costi, pur di continuare l’attività agonistica. Pieroni Ermanno aveva, in più occasioni, suggerito (anche tramite sms) e imposto all’allenatore la formazione da schierare in campo e, inoltre, aveva contattato e negoziato, con Spinelli, i termini e le condizioni per il conferimento del ruolo di Amministratore Unico della Società e, con Arturo Di Napoli, il contratto di allenatore. Alla luce delle risultanze delle indagini espletate dalla Procura Federale il deferimento appare parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui in appresso. In ordine alle contestazioni mosse a Spinelli Giovanni la documentazione versata agli atti e le dichiarazioni rilasciate dai vari soggetti interessati (in particolare, fornitori e giocatori) danno piena ed esaustiva contezza degli accadimenti contestati, che integrano palesemente la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS vigente al tempo (ora, art.1bis, comma 1, del CGS), per non aver lo Spinelli adempiuto alle obbligazioni economiche contratte in confronto dei fornitori (capo A del deferimento), omesso di garantire ai calciatori tesserati per la SSDARL Riccione Calcio 1929 la fruizione dei dovuti servizi contrattualizzati di vitto e alloggio nonché la possibilità di disputare le gare casalinghe di campionato per la indisponibilità di un impianto sportivo ( capo B del deferimento ), fonte tutto questo di grande e profondo turbamento per i calciatori, abbandonati a sé stessi e finanche costretti a sostenere in proprio i costi del loro sostentamento (vitto e alloggio) per poter continuare a partecipare alle gare di campionato. Spinelli Giovanni inoltre ha consentito, nell’arco temporale che va dal dicembre 2012 al termine della stagione sportiva 2013/2014, che il Pieroni svolgesse attività all’interno e nell’interesse della SSDARL Riccione Calcio 1929, pur in assenza di alcun vincolo di tesseramento con essa (capo C del deferimento). Lo Spinelli quindi deve essere ritenuto responsabile di tutti i fatti a lui addebitati. In ordine alle contestazioni mosse a Pieroni Ermano per i fatti in scrutinio, emerge che costui risulta aver svolto attività all’interno e nell’interesse della Società SSDARL Riccione Calcio 1929. La tesi difensiva secondo la quale il Pieroni avrebbe svolto solo un ruolo di consulente tecnico viene smentita da numerose e concordanti emergenze processuali di seguito riassunte: 1) le dichiarazioni rilasciate in proposito il 12 giugno 2014 da Bracalenti Giampaolo, Presidente della Società FYA Virtus Tre Villaggi (gestore dell’impianto sportivo “Nicoletti” di Riccione), lì dove afferma che il Pieroni si era fatto carico (con lo Spinelli) delle pendenze relative alla stagione sportiva 2011/2012 della Riccione Calcio, e la quietanza rilasciata il 10.08.2013 al Pieroni per il pagamento di Euro 5.000,00 effettuato per conto del Riccione Calcio per (così testualmente) “arretrati della stagione agonistica 2012/2013”; 2) le dichiarazioni rilasciate il 16 aprile 2014 da Venturi Gianni, titolare del ristorante “Porca Miseria” di Riccione, che riferisce di essere stato contattato nel novembre 2012 dal Pieroni (con lo Spinelli), per negoziare il servizio di ristorazione in favore dei giocatori del Riccione Calcio e, successivamente, di aver sollecitato il pagamento di tale servizio a Pieroni e a Spinelli che (così testualmente) “di fronte ad altre persone mi hanno chiesto l’IBAN promettendomi che mi avrebbero accreditato quanto a me dovuto dalla Società”; 3) le dichiarazioni rilasciate il 17 aprile 2014 da Di Napoli Arturo, lì dove riferisce che (così testualmente) “Pieroni più volte si è presentato al campo o in ritiro per riferire ed esaltare il programma o come lui ricordava spesso il progetto. Più volte successivamente anche per tranquillizzare i calciatori riguardo ai loro rimborsi spese”. Consegue che le contestazioni di cui al punto A) del deferimento trovano puntuale ed esaustivo fondamento probatorio fatta eccezione per quanto attiene il mancato pagamento della fatture del ristorante Azdora per il quale manca la prova di un intervento attivo del Pieroni. Fondata è anche la violazione contestata al punto C) dell’atto di deferimento, essendo pacifico che il Pieroni, ancorché non censito, risulta aver svolto attività all’interno e nell’interesse della Riccione Calcio, ponendo in essere atti che travalicano di gran lunga l’asserito suo ruolo di suggeritore per il tesseramento di giovani calciatori promettenti. Le contestazioni di cui al punto B) dell’atto di deferimento non appaiono invece fondate, atteso che vengono ivi addebitati al Pieroni non già comportamenti attivi bensì condotte omissive in relazione a obblighi che non gravavano sul deferito. In sintesi il Pieroni deve essere dichiarato responsabile per i fatti contestati ai capi A (nei limiti sopra indicati) e C mentre va prosciolto per i fatti contestati al capo B. In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art. 16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dall’art. 19, comma 1, del CGS. Attesa la natura e la valenza degli illeciti rispettivamente accertati, anche in relazione ai diversi ruoli ricoperti dai deferiti, e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - a Giovanni Spinelli 12 (dodici) mesi di inibizione ed € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda; - a Ermanno Pieroni: 6 (sei) mesi di inibizione ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda. Proscioglie Pieroni Ermanno dall’incolpazione di cui al capo B.
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