F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 15 Luglio 2015 (184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO DE LUCIA (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, attualmente tesserato per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa) – (nota n. 9555/1098 pf13-14 SP/gb del 27.4.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 15 Luglio 2015
(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO DE LUCIA (all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, attualmente tesserato per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 9555/1098 pf13-14 SP/gb del 27.4.2015).
Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Alfonso De Lucia, calciatore all’epoca dei fatti non tesserato ed attualmente tesserato con la Società AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS, per non aver adempiuto al lodo emesso dal Collegio arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie A, in data 28 marzo 2014, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione avvenuta in data 04 aprile 2014. Il difensore del deferito ha prodotto documentazione relativa alla controversia intercorsa tra il De Lucia e la Società Livorno. Il patteggiamento Alla riunione del 25.6.2015 il Sig. Alfonso De Lucia con la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni. In data 10.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alfonso De Lucia ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alfonso De Lucia, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) nei confronti del Sig. Alfonso De Lucia. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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