F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Agosto 2015 (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PULVIRENTI ANTONINO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), COSENTINO PABLO GUSTAVO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa), DI LUZIO PIERO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket Football Club), ARBOTTI FERNANDO ANTONIO (Agente di Calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA – (nota n. 1244/1064 p f14-15 SP/ac del 28.7.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Agosto 2015
(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PULVIRENTI ANTONINO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), COSENTINO PABLO GUSTAVO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa), DI LUZIO PIERO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket Football Club), ARBOTTI FERNANDO ANTONIO (Agente di Calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA - (nota n. 1244/1064 p f14-15 SP/ac del 28.7.2015).
Il deferimento Con provvedimento n. 1244/1064PF 14 – 15 SP/ac del 28 luglio 2015, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale: - Pulvirenti Antonino, all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa; - Cosentino Pablo Gustavo, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa ; - Di Luzio Piero, all’epoca dei fatti titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket Football Club, con riferimento al quale nel suddetto periodo ha percepito il relativo compenso pur essendo stato esonerato dal prestare la propria attività in favore della stessa Società; - Arbotti Fernando Antonio, Agente calciatori sino al 31 marzo 2015 e successivamente persona che svolge attività rilevante nell’Ordinamento Federale in esecuzione di mandati ricevuti; - Società Calcio Catania Spa; per rispondere tutti: 1a) della violazione di cui all’art. 9 CGS, perché in numero superiore a tre si associavano tra di loro e con altri soggetti non tesserati, segnatamente con M.F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali e con Delli Carri Daniele e Impellizzeri Giovanni Luca, la cui posizione è stata separata, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ai sensi dell’art. 7 CGS ed effettuazione di scommesse illecite ai sensi degli artt. 1 bis e 6 CGS, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare di campionato di calcio Serie B, nel quale era impegnata la Società Calcio Catania Spa, mediante dazioni di danaro costituente il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con assetto stabile e con distribuzione di ruoli predeterminata. In particolare Pulvirenti Antonino in qualità di capo e promotore, Delli Carri Daniele e Arbotti Fernando Antonio, in concorso con Di Luzio Piero e M. con il ruolo di organizzatori, Impellizzeri Giovanni Luca con il ruolo di finanziatore, Cosentino Pablo Gustavo in qualità di partecipe. Con l’aggravante ai sensi dell’art. 9 comma 2 CGS per Pulvirenti Antonino, Delli Carri Daniele, Impellizzeri Giovanni Luca, Arbotti Fernando Antonio e Di Luzio Piero quali promotori e gestori dell’associazione. In epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione. In Catania e su tutto il territorio nazionale. 1b) Per la Società Calcio Catania ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS la responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere da Pulvirenti Antonino e da Cosentino Pablo Gustavo ed, ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, la responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal Delli Carri Daniele. Il deferimento contiene anche la specifica delle gare oggetto del perpetrato illecito sportivo oggetto di indagine, tutte disputate nel Campionato Nazionale di Serie B, s.s. 2014/2015, che risultano individuate come segue: 2. CATANIA – AVELLINO del 29 marzo 2015 (risultato finale 1 – 0); 3. VARESE – CATANIA del 2 aprile 2015 (risultato finale 0 – 3); 4. CATANIA - TRAPANI del 11 aprile 2015 (risultato finale 4 - 1); 5. LATINA – CATANIA del 19 aprile 2015 (risultato finale 1 – 2); 6. CATANIA - TERNANA del 24 aprile 2015 (risultato finale 2 - 0); 7. CATANIA - LIVORNO del 2 maggio 2015 (risultato finale 1 - 1). (La gara Messina - Ischia Isola Verde presente in deferimento al n. 8, è stata espunta dal capo di incolpazione per espressa richiesta della Procura, trattandosi di refuso). A tale riguardo la Procura Federale ha ulteriormente contestando ai prevenuti: Pulvirenti Antonino, Cosentino Pablo Gustavo, Di Luzio Piero, Arbotti Fernando Antonio, violazione dell’art. 7 commi 1 e 5 CGS per avere – ciascuno nella qualità e nei ruoli indicati al capo di incolpazione, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, tra i quali M.F. e con altri allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali – posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle enunciate gare di campionato, offrendo o promettendo danaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo ulteriori atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tal fine calciatori allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, con la conseguente accettazione o accoglimento della promessa da parte di questi ultimi e, comunque, con la partecipazione degli stessi all’attività finalizzata allo scopo di seguito descritto, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente il corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra del Catania ai danni di quella avversaria. E in concorso anche con Delli Carri Daniele ed Impellizzeri Giovanni, le cui posizioni sono state separate e con riferimento, fra l’altro, alle condotte di seguito specificate, anche riguardo a questi ultimi due. In particolare: A) Pulvirenti Antonino, incaricava il Delli Carri Daniele di porsi in contatto con Di Luzio Piero e di fungere da cerniera con costui per relazionarsi con Arbotti Fernando Antonio, il quale reperiva i calciatori disponibili ad alterare la gara offrendo loro danaro o altra utilità; il Pulvirenti, inoltre, contattava Impellizzeri Gianluca, chiedendogli di procurare il danaro necessario da corrispondere per il tramite di Di Luzio ed Arbotti ai giocatori allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali. Delli Carri Daniele, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, fungeva da cerniera tra il Pulvirenti, che informava costantemente delle mediazioni in corso d’opera ed il Di Luzio, tenendo i contatti con quest’ultimo al fine di alterare le gare e per consegnare al Di Luzio il danaro destinato, per il tramite dell’Arbotti, ai giocatori consenzienti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali. Impellizzeri Gianluca, all’epoca dei fatti titolare di una Società di scommesse sportive, su incarico del Pulvirenti procurava il danaro poi consegnato per il tramite del Di Luzio all’Arbotti e destinato ai giocatori allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, danaro che si procacciava effettuando scommesse, direttamente o indirettamente, sulla gara. Di Luzio Piero, su indicazione del Delli Carri Daniele contattava Arbotti Fernando, che aveva l’incarico di mettersi d’accordo con i calciatori allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, per alterare il risultato della gara. Arbotti Fernando Antonio, su indicazione di Di Luzio Piero contattava i calciatori allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, per alterare il risultato della gara. Cosentino Pablo Gustavo coadiuvava il Pulvirenti ed il Delli Carri nei compiti sopra descritti. Per tutti con l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in oggetto e della pluralità degli illeciti posti in essere. B) Società Calcio Catania Spa, ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 7 comma 3 CGS, la responsabilità diretta per le condotte poste in essere da Pulvirenti Antonino e da Cosentino Pablo Gustavo; la responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 7 comma 4 CGS, per le condotte poste in essere da Delli Carri Daniele; nonché ai sensi degli artt. 7 comma 4 e 4 comma 5 CGS la responsabilità presunta per le condotte poste in essere da Impellizzeri Giovanni, Di Luzio Piero, Arbotti Fernando Antonino, M.F. e da altri soggetti non tesserati ed allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali, condotte tutte descritte nel capo che precede. Con l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 CGS della effettiva alterazione della gara e della pluralità di illeciti posti in essere. C) Pulvirenti Antonino ed Impellizzeri Giovanni Luca, violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 6 CGS per aver effettuato scommesse direttamente o per interposta persona e comunque avendo gli stessi concorso a effettuare scommesse relative alla gara in oggetto, il cui risultato era stato alterato con le modalità di cui al capo di incolpazione che precede. D) Società Calcio Catania Spa, la responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1, 6 comma 4 CGS per le condotte poste in essere da Pulvirenti Antonino, descritte nel capo che precede. Il medesimo capo di incolpazione veniva quindi reiterato in funzione delle sei gare contestate, con la sola eccezione della prima (Catania - Avellino) che espone i soli capi A e B. Le memorie difensive Hanno fatto pervenire a questo Tribunale: Cosentino Pablo Gustavo, memoria scritta con produzione documentale e istanze istruttorie, con la quale viene contestata la sussistenza delle violazioni ascritte onde ottenere il proscioglimento o la derubricazione della violazione; Arbotti Fernando Antonio, istanza di stralcio della posizione per l’impossibilità di esercitare il diritto di difesa poiché in stato di privazione della libertà personale (arresti domiciliari disposti dal GIP di Catania nell’ambito del procedimento penale, di cui infra); in prosieguo il deferito ha depositato una memoria difensiva reiterando la suddetta istanza ed eccependo l’inammissibilità del deferimento per le ragioni ivi esplicate, alle quali si rimanda. I Sig.ri Pulvirenti Antonino, Di Luzio Piero, e la Calcio Catania Spa non hanno rassegnato difese scritte. Ha presentato istanza di intervento la Società Virtus Entella, quale portatrice di interesse indiretto (art. 33 comma 3 CGS) perché retrocessa nella serie inferiore al termine della s.s. 2014/2015 quale occupante la quart’ultima posizione, assumendo che la retrocessione del Catania all’ultimo posto in classifica (riferito alla s.s. 2014/2015) le consentirebbe di acquisire il diritto di partecipare al Campionato Serie B ss 2015/2016. Il dibattimento Al dibattimento del 11 agosto 2015, sono comparsi: il Procuratore Federale; i deferiti Pulvirenti Antonino di persona; Cosentino Pablo Gustavo, Arbotti Fernando Antonio, la Società Calcio Catania Spa, la Società Virtus Entella, con i rispettivi difensori. Sulle questioni preliminari sollevate dai deferiti il Tribunale Federale ha così provveduto: Sull’istanza della Virtus Entella Srl “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, premesso che l’istanza di ammissione del terzo interessato, nella specie la Società Virtus Entella, è pervenuta tempestivamente, cioè prima dell’apertura del dibattimento; considerato che le norme federali trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei tesserati, delle Società affiliate e di tutti i soggetti, gli organismi e le loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’Ordinamento federale; considerato altresì che l’ammissibilità delle istanze, come quella di cui trattasi, va valutata esclusivamente in relazione alla sussistenza o meno di un interesse indiretto, compreso l’interesse in classifica; rilevato che la Società Virtus Entella è portatrice di potenziale interesse indiretto per ragioni di classifica; P.Q.M. ammette al dibattimento la Società Virtus Entella.” Ordinanza n. 1 “Il Tribunale Federale Nazionale, preso atto che il Sig. Fernando Antonio Arbotti ha depositato istanza di stralcio della posizione dal processo, con contestuale nomina del difensore di fiducia, che a sua volta ha depositato una successiva memoria difensiva; che la richiesta è stata motivata: - dalla soggettiva circostanza che il deferito è impossibilitato a partecipare al dibattimento per essere al momento sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; - dall'oggettivo interesse specifico a presenziare personalmente al dibattimento che lo riguarda in sede federale, al fine di poter validamente esercitare il proprio diritto alla difesa; - dalla previsione dispositiva di cui all'art. 2 comma II del Codice del CONI in tema di parità del contraddittorio per il giusto processo, e all'art. 111 della Costituzione che tutela il diritto alla difesa; - sentita la Procura Federale che non si oppone alla separazione della posizione del Sig. Arbotti, limitatamente al rinvio della sola udienza dibattimentale, con esclusione di eventuale regressione della attuale fase procedimentale e salva la sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis CGS; dispone la separazione della posizione riguardante il Sig. Fernando Antonio Arbotti dall'odierno procedimento, rinviando la trattazione del deferimento a nuovo ruolo, con esclusione di eventuale regressione della attuale fase procedimentale e salva la sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis CGS.” Ordinanza n. 2 “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in merito alle istanze istruttorie formulate dal difensore del Sig. Pablo Gustavo Cosentino, reiterate in udienza che constano di acquisizione documentale e audizione testimoniale; sentito il Procuratore Federale che non si è opposto alla acquisizione documentale, eccependo la inammissibilità della prova testimoniale, in procedura, attesa la mancata citazione o presenza dei testimoni; nel merito, rilevando elementi di contrasto con la chiesta audizione; dispone l’acquisizione della documentazione allegata dalla difesa; respinge allo stato la richiesta di prova per testimoni peraltro non presenti, né citati per la odierna riunione.” Le richieste della Procura Federale Il Procuratore Federale ha rassegnato le conclusioni che seguono: - per Pulvirenti Antonino, ritenuto di poter riconoscere in favore dello stesso la esimente ex art. 24, comma 1 CGS alla luce della collaborazione del Pulvirenti, l’inibizione di anni 5 (cinque); - per la Società Calcio Catania Spa, ritenuto di poter riconoscere in favore del sodalizio ex art. 24, comma 2 CGS alla luce della collaborazione del presidente Sig. Pulvirenti, la retrocessione in Lega Pro con la penalizzazione di punti 5 (cinque) da scontarsi nella attuale s.s. 2015-2016; - per Cosentino Pablo Gustavo, l'inibizione di anni 5 (cinque) più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più ulteriori anni 3 (tre), più ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00); - per Di Luzio Piero inibizione di anni 5 (cinque) più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più ulteriori anni 3 (tre), più ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00); Gli interventi della Virtus Entella Srl e delle parti deferite Il difensore della Virtus Entella illustrando la gravità dei fatti oggetto del deferimento, ha evidenziato il grave danno subìto dalla Società in conseguenza degli illeciti, nella considerazione che in assenza della alterazione delle sei gare la Virtus Entella avrebbe maturato sul campo il diritto alla permanenza nel campionato di Serie B (s.s. 2014-15). Il difensore del Pulvirenti non ha contestato la sussistenza dei fatti, invocando il riconoscimento della fattiva collaborazione prestata dal proprio assistito ex art. 24, comma 1, CGS, all’Organo inquirente e concludendo per l'accoglimento delle sanzioni proposte dalla Procura Federale. Il difensore del Calcio Catania Spa si è associato alle deduzioni difensive del Pulvirenti, chiedendo a sua volta l'accoglimento delle sanzioni formulate dalla Procura Federale ex art. 24 comma 2 CGS attesa la fattiva collaborazione fornita del Presidente Pulvirenti. Il difensore del Cosentino dopo ampia discussione ha concluso per il proscioglimento, ovvero per la derubricazione dei fatti contestati sotto la specie dell'omessa denuncia. Svolgimento del procedimento Il deferimento in esame trae origine dal procedimento penale n. 5559/2015 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Catania nella fase delle indagini preliminari, nell'ambito del quale agli attuali deferiti Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio e Arbotti, unitamente ad altri, è contestato il reato di frode sportiva e di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. La Procura Federale infatti in forza dell'art. 2, comma 3 della legge n. 401 del 1989 e dell'art. 116 c.p.p., acquisiva il copioso materiale probatorio, rigorosamente riscontrato, che consta delle risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni, interrogatori, tabulati telefonici e attività di osservazione. Inoltre, in data 27/07/15 raccoglieva le spontanee dichiarazioni del deferito Sig. Pulvirenti Antonino rese ai sensi dell'art. 24, CGS. Sulla base delle evidenze probatorie acquisite, con atto di deferimento ritualmente notificato la Procura Federale contestava a Pulvirenti Antonino, Delli Carri Daniele, Impellizzeri Gianluca, Di Luzio Piero, Arbotti Fernando Antonio e Cosentino Pablo Gustavo, a far data dal marzo 2015, di essersi associati tra di loro e con altri soggetti allo stato non identificati, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari e di scommesse illecite per alterare il risultato di gare del campionato di serie B, stagione sportiva 2014/2015. Contestava in particolare al Pulvirenti il ruolo di capo e promotore dell'associazione, al Cosentino quello di cogestore delle decisioni, al Delli Carri di organizzatore con compiti di coordinamento e di comunicazione. Al Di Luzio il ruolo di organizzatore con l’Arbotti, mentre all’Impellizzeri il ruolo di finanziatore. Disponeva la separazione dall'odierno deferimento delle posizioni di Delli Carri e Impellizzeri, in accoglimento della istanza in tal senso formulata dai difensori. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare sentite le parti, osserva. Il deferimento è fondato e merita accoglimento. I fatti accertati dal giudice penale poi analiticamente ricostruiti dalla Procura Federale sulla base sia del materiale probatorio acquisito sia delle dichiarazioni confessorie rese dal Pulvirenti integrano le fattispecie disciplinari ascritte ai deferiti. La dichiarazioni del Pulvirenti, in particolare, rese alla Procura Federale in data 27/07/15, riscontrano pienamente l'impianto accusatorio fondato già di per sé su elementi di prova certa circa l'esistenza di un vincolo associativo stabile per la realizzazione di un programma criminoso consistente nella sistematica alterazione di gare del campionato di serie B. È appena il caso di rilevare che per costante giurisprudenza si configura l'associazione e non il mero concorso anche in presenza di una semplice predisposizione di mezzi rudimentali e indipendentemente dall'effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati. Nel caso di specie, risulta incontrovertibilmente dimostrata sia la sussistenza del generico programma criminoso sia l'effettiva realizzazione dello stesso attraverso il contributo dei singoli con precisa e organizzata distribuzione di ruoli e attività all'interno dell'associazione. É pacifico in atti che in particolare oltre al Presidente Pulvirenti, l'amministratore delegato Cosentino, quantomeno dal momento nel quale veniva a conoscenza dell'attività illecita in essere, ha fornito un contributo apprezzabile alla concreta permanenza del vincolo e al coagulo delle singole volontà garantendo l'effettivo conseguimento dello scopo illecito, preventivamente individuato nella permanenza del Catania Calcio nel campionato di competenza. Tale rilevante contributo, in considerazione del ruolo e della carica sociale ricoperti dal Cosentino, si pone in rapporto causale diretto con la struttura della societas scelerum non potendosi evidentemente derubricare tale condotta alla diversa meno grave ipotesi di omessa denuncia. Dall'esame degli atti emerge che ogni singola circostanza di fatto è supportata da prova certa di talché, a giudizio del Tribunale, deve ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte. Risulta accertato che tutte le gare oggetto di contestazione (penale e) disciplinare sono state effettivamente alterate, ivi compresa la gara Catania – Avellino del 29 marzo 2015, attesi i plurimi elementi di riscontro acquisiti agli atti (cfr. intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate a Di Luzio, Delli Carri, Impellizzeri, Arbotti e dello stesso Pulvirenti, del 19 aprile 2015 h. 20:07:53; del 21 aprile 2015 h. 13:00:15; del 28 aprile 2015 h. 00:57:23; del 9 maggio 2015 h. 19:32:00; del 9 aprile 2015 h. 22:58:00). Così come risulta accertato che i deferiti per la commissione di tali illeciti si associavano tra di loro in violazione dell’art. 9 CGS, operando con assetto stabile e ruoli determinati anche mediante attività di scommesse sicure su gare combinate. È provato infatti da elementi inequivoci, precisi e concordanti che le condotte poste in essere in particolare dal Pulvirenti con l'ausilio di Gianluca Impellizzeri (titolare di una Società di scommesse sportive e personaggio molto vicino al Presidente e alla Società) erano ulteriormente finalizzate a conseguire vantaggi economici oltre a quelli sportivi mediante scommesse sui risultati alterati delle gare e il cui profitto era destinato ai consenzienti tesserati delle Società antagoniste. Il collaudato schema modale di concreto funzionamento dell'associazione, dettagliatamente ricostruito dall'A.G. attraverso le risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali, gli esiti di perquisizioni e attività di osservazione, prevedeva la preventiva promessa di denaro o altre utilità in favore di calciatori e tesserati consenzienti appartenenti agli altri sodalizi, allo stato non ancora identificati, con successivo versamento del saldo. E proprio la preoccupazione prima (dell'avvenuto contatto con i tesserati) e il compiacimento poi (per il risultato dell'accordo illecito) manifestati dai protagonisti della vicenda assumono straordinaria efficacia dimostrativa, anche sul piano logico, in ordine alla sussistenza sia dell'illecito mezzo sia dell'illecito fine. In tale articolato contesto probatorio, nessuna rilevanza neppure minima assumono eventuali ricostruzioni alternative dei fatti e segnatamente del contenuto delle conversazioni intercettate. Al contrario, proprio il linguaggio criptico utilizzato appare sintomatico di comportamenti e modalità tipiche della criminalità organizzata, di quel "mondo di mezzo" che mai avrebbe dovuto penetrare e contaminare l'ambiente dello sport che - giova ribadirlo - fonda la sua stessa esistenza sui valori della probità e della correttezza. Sia consentito al riguardo amaramente osservare che nonostante il ripetersi ciclico di fatti di illecito sportivo, mai così tanto il sistema è apparso vulnerabile al punto che senza l'intervento del magistrato penale nessuno strumento dell'Ordinamemto sportivo sarebbe risultato adeguato a reprimere comportamenti di siffatta intensità criminale, tantomeno a prevenirli. Non può infatti tacersi, su tutte, la conversazione (prog. 528 del 4.5.2015, ore 8.22 all. 257) davvero indicativa della potenzialità illecita del fenomeno, nella quale Pulvirenti afferma che "vincerà il prossimo campionato di serie B in quanto ha inquadrato come funziona". La Procura Federale ha dunque offerto una ricostruzione dei fatti precisa e puntuale, parcellizzando le singole contestazioni in sette capi di incolpazione separati che il Tribunale ritiene corredati da prova certa sia in ordine all'associazione finalizzata alla commissione di illeciti ex art. 9 CGS, con l'aggravante di cui al comma 2 (non constestata al solo Cosentino) sia con riguardo alla violazione dell'art. 7 commi 1 e 5 del CGS in tema di illecito sportivo, con l'aggravante di cui al comma 6 e alla violazione dell'art. 1 bis comma 1, e dell'art. 6 del CGS, attribuito ai soli Pulvirenti e Impellizzeri. Dalle accertate violazioni dei deferiti nelle rispettive qualità consegue la responsabilità ex art. 4 commi 1, 2, e norme collegate a carico del Calcio Catania Spa. Le sanzioni In considerazione della fattiva collaborazione fornita dal Pulvirenti ex art. 24 CGS (audizione del 27/07/15) la Procura Federale ha richiesto l'applicazione di una sanzione affievolita, peraltro uniforme a quella indicata dalla difesa con note scritte depositate dalla stessa Procura. Sanzione che tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo la configurabilità dell'art. 24 CGS nel caso di specie, ritiene di modulare nella misura indicata in dispositivo. Infatti, se per un verso il riconoscimento pieno delle proprie responsabilità penali e disciplinari, unitamente alla chiamata in correità di altri tesserati, alcuni dei quali fino a quel momento non ancora coinvolti nell'indagine, merita apprezzamento sul piano del comportamento processuale (e del conseguente trattamento sanzionatorio) per altro verso i fatti restano di estrema gravità, destando un forte allarme sociale. Derubricare il disegno criminoso in esame, perfettamente programmato e realizzato per incidere stabilmente sugli esiti dei campionati di calcio a un gesto "di un Presidente disperato" equivarrebbe a concepire anche solo al livello patologico, un doppio sistema, lecito e illecito, dove quello illecito garantirebbe di più e meglio risultati sportivi ed economici. A chi assiste, disputa, partecipa a un evento sportivo deve essere invece garantito il corretto e leale svolgimento della competizione e del risultato dall'unico Ordinamento che esiste, quello giuridico. La Società Catania usufruisce anch’essa, ai sensi dell’art. 24 n. 2 del CGS, della riduzione di pena conseguente alla fattiva collaborazione prestata all’organo inquirente dal Pulvirenti, ma il Tribunale ritiene conforme a giustizia, considerata l’estrema gravità dei fatti sopra succintamente delineata, infliggerle, in aggiunta alla sanzione base della retrocessione all’ultimo posto, anche quelle della penalizzazione di punti in classifica e dell’ammenda nelle misure, valutate come afflittive, di cui infra. L’entità della sanzione della inibizione inflitta all’amministratore delegato Cosentino è stata determinata dal Tribunale tenendo in considerazione il ruolo marginale e subalterno ricoperto dal deferito nell’associazione ed il fatto che la consapevolezza dell’attività svolta dagli altri soggetti deferiti al fine di alterare risultati di gare venne acquisita dal Cosentino, come risulta dagli atti, soltanto in fase avanzata. Dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accertata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, applica: - a Pulvirenti Antonino, l’inibizione di anni 5 (cinque) e l’ammenda di € 300.000,00 (euro trecentomila/00); - a Cosentino Pablo Gustavo, l’inibizione di anni 4 (quattro) e l'ammenda di € 50.000.00 (euro cinquantamila/00); - a Di Luzio Piero, inibizione di anni 5 (cinque), più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in continuazione, più ammenda di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00); - alla Società Calcio Catania Spa, la retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015, con la penalizzazione di 12 (dodici) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).
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