F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 10 Settembre 2015 (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO ALBERTO SCRABOLE e PAOLO GIORDANI (all’epoca dei fatti soci e amministratori di fatto della Società AC Legnano Srl), GIUSEPPE RESTA (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società AC Legnano Srl) – (nota n. 439/744 pf12-13 AM/ma del 10.7.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 10 Settembre 2015
(238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO ALBERTO SCRABOLE e PAOLO GIORDANI (all’epoca dei fatti soci e amministratori di fatto della Società AC Legnano Srl), GIUSEPPE RESTA (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società AC Legnano Srl) - (nota n. 439/744 pf12-13 AM/ma del 10.7.2015). Il deferimento Con provvedimento del 19 giugno 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) Il Signor Paolo Alberto Scrabole per rispondere delle seguenti violazioni: a) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS, per aver conseguito, insieme al Signor Paolo Giordani, il controllo della Società AC Legnano Calcio Srl per il tramite del Signor Boris Dimitry Sobrino, in qualità di fiduciario, che acquistava per loro conto, senza il pagamento di alcuna somma, il 95% delle quote sociali; b) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS in relazione all’art. 37, comma 1 delle NOIF, per aver effettivamente svolto il ruolo di amministratore e dirigente della Società AC Legnano Srl dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; c) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto FIGC, in qualità di amministratore di fatto della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 per aver tentato di sottoscrivere l’aumento di capitale, indispensabile per la copertura delle perdite al 30/6/2011 con assegni privi di copertura; d) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS, in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto FIGC in qualità di amministratore di fatto della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico – patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa. 2) Il Sig. Paolo Giordani per rispondere delle seguenti violazioni: a) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS, per aver conseguito, insieme al Sig. Paolo Alberto Scrabole il controllo della AC Legnano Calcio Srl per il tramite del Signor Boris Dimitry Sobrino, in qualità di fiduciario, che acquistava per loro conto, senza il pagamento di alcuna somma, il 95% delle quote sociali; b) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS in relazione all’art. 37, comma 1 delle NOIF, per aver effettivamente svolto il ruolo di amministratore e dirigente della Società AC Legnano Srl dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; c) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto FIGC, in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010 per aver sottoscritto l’aumento di capitale con assegni mai effettivamente versati nelle casse sociali e poi restituiti alla Società emittente. d) art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 5 del CGS in relazione all’applicazione dell’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF e all’art. 19 dello Statuto FIGC in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico – patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa. 3) Il Sig. Giuseppe Resta all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società AC Legnano Calcio Srl, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione: a) all’art. 19 dello Statuto FIGC e dell’art. 37 delle NOIF, per aver effettuato nell’agosto 2009 la cessione di 24 calciatori del settore giovanile della Società AC Legnano Srl alla Società Novara Calcio Spa, sottoscrivendo in bianco i moduli delle variazioni di tesseramento, senza indicazione del nome di ciascun calciatore e della modalità dell’operazione; b) all’art. 19 dello Statuto FIGC per aver provveduto nell’agosto 2009 alla cessione di 24 calciatori del settore giovanile della Società AC Legnano Srl, per un importo irrisorio determinando con il proprio comportamento un depauperamento del patrimonio societario. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Paolo Alberto Scrabole 4 (quattro) anni di inibizione e € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda; nei confronti del Signor Paolo Giordani 4 (quattro) anni di inibizione e € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda; nei confronti del Signor Giuseppe Resta 3 (tre) anni di inibizione e € 10.000 (euro diecimila/00) di ammenda. 4. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Nel corso del dibattimento presso la CDN del procedimento disciplinare n. 831pf11.12, relativo al fallimento della Società AC Legnano Calcio Srl, a seguito di una memoria difensiva depositata dal Signor Boris Dimitry Sobrino, emergevano ulteriori violazioni disciplinari che inducevano il Procuratore Federale Vicario a disporre l’apertura di un nuovo procedimento con n. 744pf1213, avente ad oggetto “Eventuali violazioni disciplinari derivanti da fatti descritti nella memoria difensiva del Signor Boris Dimitry Sobrino depositata il 6/3/2013 alla CDN nel procedimento anche a suo carico” e l’estrazione di copia di tutta la documentazione del procedimento 831pf1112 e la sua allegazione al nuovo. All’esito dell’attività istruttoria, alcune fattispecie descritte nella memoria del Sig. Sobrino, trovavano riscontro nell’attività di indagine e dalla documentazione acquisita emergevano ulteriori violazioni che costituivano oggetto del corrente deferimento e che sono illustrate in modo analitico nella relazione del collaboratore della Procura Federale depositata il 27/12/2013. I fatti contestati ai deferiti nel deferimento in questione, comprovano oltre ogni ragionevole dubbio i gravi comportamenti antiregolamentari contestati ai Signori Paolo Alberto Scrabole, Paolo Giordani e Giuseppe Resta, così come articolati e richiamati dalla Procura Federale in relazione a ciascun deferito. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Paolo Alberto Scrabole 4 (quattro) anni di inibizione e € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda; nei confronti del Signor Paolo Giordani 4 (quattro) anni di inibizione e € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda; nei confronti del Signor Giuseppe Resta 3 (tre) anni di inibizione e € 10.000,00 (euro diecimila/00) di ammenda.
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