F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 14 Settembre 2015 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCARPA e ANTONIO LIBERO DEL SORBO (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società ASD AC Savoia 1908 Srl), Società ASD AC SAVOIA 1908 Srl – (nota n. 501/258 pf14-15 MS/vdb del 13.7.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/TFN del 14 Settembre 2015
(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCARPA e ANTONIO LIBERO DEL SORBO (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società ASD AC Savoia 1908 Srl), Società ASD AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 501/258 pf14-15 MS/vdb del 13.7.2015). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione del 14 settembre 2015, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, nei confronti dei calciatori Francesco Scarpa e Antonio Del Sorbo, l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per ciascuno e, nei confronti della ASD AC Savoia 1908 Srl, l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); dato atto che nessuno è comparso per i deferiti, pur ritualmente convocati; osserva. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i Sig.ri Francesco Scarpa e Antonio Libero Del Sorbo, all’epoca dei fatti tesserati in qualità di calciatori della Società ASD Savoia 1908 (d’ora in avanti, anche detta la “Società” ovvero il “Savoia”) e la ASD Savoia 1908, per rispondere, rispettivamente: - i Sig.ri Scarpa e Del Sorbo, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, “per avere gli stessi, al termine della gara Savoia – Paganese, valevole per la dodicesima giornata del campionato lega pro, girone C, disputatasi il giorno 9.11.2014, deciso di sfilarsi le maglie di giuoco e di abbandonarle a terra, cedendo così ad una illegittima pretesa a loro rivolta dai propri sedicenti tifosi”; - la Società, “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2, del CGS per la violazione addebitata ai propri tesserati”. Motivazione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta, difatti, dalla documentazione agli atti, che i calciatori deferiti, al termine della gara persa dalla propria squadra, recatisi, su invito delle Forze dell’Ordine, sotto la tribuna dove erano collocati i tifosi del Savoia, mentre, da un lato, rifiutavano la richiesta, loro rivolta dalla tifoseria, di consegnare tutte le maglie da gioco dell’intera squadra, accettavano, a seguito di minacce non meglio specificate, di sfilarsi le loro maglie di gioco, senza consegnarle ai tifosi, ma limitandosi a poggiarle in terra per poi riprenderle dopo pochi minuti. Detto comportamento, mentre, da un lato, realizza certamente la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, dall’altro deve essere contestualizzato e inquadrato in una situazione ambientale che certamente limitava, e di molto, l’arbitrio dei deferiti in merito a quali scelte prendere. La paura, difatti, di ulteriori e più gravi conseguenze non può non assumere rilevanza nella valutazione della fattispecie, con il conseguente riconoscimento di una responsabilità davvero attenuata. In merito alla sanzione, questo Tribunale ritiene che, alla luce di quanto sopra, debba essere irrogata la sanzione dell’ammonizione a carico dei calciatori deferiti e quella dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) a carico della Società. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina ai Sig.ri Francesco Scarpa e Antonio Del Sorbo la sanzione dell’ammonizione e alla ASD AC Savoia 1908 Srl la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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