F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 27 Ottobre 2015 (22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO FERRI MARINI, PATRIZIO BONCOMPAGNI, SAURO GIORNI, FRANCO CHIELI, MAURO MATTEI e MATTEO GUIDI (Fallimento Società SSD Sansepolcro Calcio Srl) – (nota n. 1951/18 pf14-15 AM/ma del 25.8.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/TFN del 27 Ottobre 2015
(22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO FERRI MARINI, PATRIZIO BONCOMPAGNI, SAURO GIORNI, FRANCO CHIELI, MAURO MATTEI e MATTEO GUIDI (Fallimento Società SSD Sansepolcro Calcio Srl) - (nota n. 1951/18 pf14-15 AM/ma del 25.8.2015). Il deferimento Il Procuratore Federale Aggiunto, in esito alle risultanze degli atti del procedimento disciplinare n.18 pf 14-15 avente oggetto il fallimento della SSD Sansepolcro Calcio Srl e degli atti di indagine acquisiti ed allegati alla relazione della Procura Federale depositata il 13.11.2014 deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: 1) il Signor Patrizio Boncompagni, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed Amministratore Delegato della stessa dalla sua costituzione fino aIl'1.7.2013, Vice Presidente con delega alla firma, sotto il profilo sportivo, fino al 12.9.2013, e socio proprietario del 9,09% delle quote sociali, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver concorso con il Signor Luigi Panichi a determinare, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico ¬patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e 0.6; 2) il Signor Mario Ferri Marini, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed Amministratore Delegato della stessa dalla sua costituzione fino all'1.7.2013, Vice Presidente con delega alla firma, sotto il profilo sportivo, fino al 12.9.2013, e socio proprietario del 9,09% delle quote sociali, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver concorso con il Signor Luigi Panichi a determinare, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico¬ patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e 0.6; 3) il Signor Sauro Giorni, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 12.9.2013 fino alla data del fallimento, Consigliere di Amministrazione dalla costituzione della Società fino all'1.7.2013 con delega alla firma e proprietario del 9,09% delle quote sociali, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver concorso con il Signor Luigi Panichi a determinare, con il proprio comportamento, la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e 0.6; 4) il Signor Franco Chieli; Consigliere di Amministrazione della Società dalla sua costituzione fino aIl'1.7.2013 e proprietario del 9,09% delle quote della Società, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento omissivo alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificata mente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 e 0.6; 5) il Signor Mauro Mattei, Consigliere di Amministrazione della Società dalla sua costituzione fino all'1.7.2013 e proprietario del 9,09% delle quote della Società, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento omissivo alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificata mente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,0.5 e 0.6; 6) il Signor Matteo Guidi, Consigliere di Amministrazione della Società dalla sua costituzione fino all'1.7.2013 e proprietario del 9,09% delle quote della Società, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver contribuito con il proprio comportamento omissivo alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato il fallimento della stessa, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,0.5 e 0.6; Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale riportandosi al deferimento ne ha chiesto l’accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Mario Ferri Marini, e Patrizio Boncompagni, le sanzioni dell’inibizione di mesi 30 (trenta) e l’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) ciascuno; per Sauro Giorni, le sanzioni dell’inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); per Franco Chieli, Mauro Mattei e Matteo Guidi, le sanzioni dell’inibizione di mesi 12 (dodici) e l’ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00). Nessuno è comparso per le parti deferite I motivi della decisione La responsabilità degli incolpati in ordine agli addebiti come a ciascuno ascritti nel deferimento, è desumibile univocamente dall’esame della voluminosa documentazione ed dagli allegati trasmessi dalla Procura Federale, e dalle argomentazioni svolte da quest’ultima. La fondatezza dei fatti ascritti si enuclea in particolare: A) dai dati dei bilanci della Società SSD San Sepolcro Srl redatti in chiusura degli esercizi al 30.6.2011, al 30.6.2012 ed al 30.6.2013; B) dalle scritture contabili della medesima Società, da cui emergono evidenti e significative carenze ed omissioni degli amministratori nella gestione della Società, ed aspetti di palese squilibrio ed anomalie; C) dalla situazione di particolare dissesto patrimoniale societaria, che si è protratta nel corso degli esercizi presi in considerazione, che ha dato luogo ad azioni giudiziarie da parte di terzi nel confronti della Società per il recupero dei debiti progressivamente accumulati, senza che gli amministratori ritenessero di doversi costituirsi a tutela degli interessi societari; comportamento omissivo ed indifferente tenuto anche a fronte del ricorso per la dichiarazione di fallimento della Società. Considerato che non risulta che gli amministratori abbiano assunto alcuna iniziativa per evitare il continuo e progressivo degrado economico societario, tanto da indurre il Curatore Fallimentare a proporre una istanza al G.D. per essere autorizzato a vendere l’azienda, rimasta spoglia di beni e priva di qualsivoglia altra risorsa, a parte del titolo sportivo. É certo, pertanto, che la suddetta situazione economica di grave dissesto societario ed il conseguente inevitabile suo fallimento debba ritenersi causalmente connessa alla gestione “assolutamente irregolare, contraria ad ogni regola di gestione societaria, contabile e fiscale attuata dagli incolpati con condotte pienamente coscienti e non giustificate da un eventuale stato di contingenza economica”, ed all’atteggiamento passivo dei tesserati deferiti, ciascuno nell’esercizio di effettive e preminenti funzioni gestionali derivanti dalle cariche ricoperte di vicepresidenti, amministratore delegato e consiglieri. Le esposte argomentazioni inducono a ritenere sussistente la piena prova della responsabilità disciplinare ascritta a ciascuno degli incolpati. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni: a Mario Ferri Marini, e a Patrizio Boncompagni, le sanzioni dell’inibizione di mesi 30 (trenta) e l’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) ciascuno; a Sauro Giorni, le sanzioni dell’inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); a Franco Chieli, a Mauro Mattei e a Matteo Guidi, le sanzioni dell’inibizione di mesi 12 (dodici) e l’ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) ciascuno.
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