F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015 (23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD VIS PESARO 1898 ARL – (nota n. 2022/749 pf12-13 AM/ma del 27.8.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 27 Ottobre 2015
(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD VIS PESARO 1898 ARL - (nota n. 2022/749 pf12-13 AM/ma del 27.8.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 27 agosto 2015 il Procuratore federale Aggiunto ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Società SSD Vis Pesaro 1898 Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, all’epoca dei fatti Giacomo Ridolfi e Alberto Torelli. In data 27 agosto 2015, il Procuratore Federale Aggiunto a seguito del procedimento disciplinare n. 749 pf 12-13 avente ad oggetto “comportamento dell’Agente di Calciatori Donato Di Campli in merito alla trattativa riguardante la cessione dei calciatori Ridolfi Giacomo ed Alberto Torelli tesserati per la Società VIS Pesaro 1898 nonché accertamento dell’esistenza e regolarità del mandato conferito allo stesso agente di calciatori Sig. Donato Di Campli da parte degli stessi Calciatori Ridolfi e Torelli”, per il quale è stata inoltrata richiesta di patteggiamento e conclusosi con l’applicazione delle sanzioni di due giornate di squalifica nei confronti degli stessi calciatori (cfr. C.U. n. 97/A dell’11.08.2015, 32sexies) ha ritenuto doversi procedere nei confronti della Società VIS Pesaro 1898 arl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, all’epoca dei fatti Giacomo Ridolfi ed Alberto Torelli. Dal corposo carteggio in atti risulta che nel corso della stagione sportiva 2012/2013 l’Avv. Donato Di Campli soggetto non iscritto all’Albo Agenti in vigore all’epoca dei fatti ed in conseguenza non tesserato per la F.I.G.C. ebbe a svolgere attività di rappresentanza per conto e nell’interesse dei calciatori “dilettanti” della SSD VIS Pesaro 1898 arl Ridolfi e Torelli, pur non avendo, peraltro, mai concluso con gli stessi un contratto di mandato scritto. A seguito di ciò emerse una palese violazione della normativa federale per avere gli stessi calciatori violato l’art. 1, comma 1, CGS (ora 1bis, comma 1, CGS) con riferimento all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti essendosi avvalsi – nonostante la condizione di “calciatori dilettanti” – delle prestazioni professionali dell’Avv. Di Campli il quale avrebbe svolto per essi attività riconducibile a quella di Agente, senza rispettare, inoltre, le formalità prescritte per il conferimento dell’incarico ai succitati calciatori, concorrendo il Di Campli ed i calciatori Ridolfi e Torelli a violare le norme federali. Ne derivava che da tali comportamenti ne conseguisse una responsabilità oggettiva della Società VIS Pesaro 1898 arl, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, Società alla quale appartenevano i deferiti al momento della commissione dei fatti. La Società VIS Pesaro 1898 arl, in data 28 settembre 2015, ha presentato propria memoria difensiva per il procedimento in epigrafe concludendo per il proscioglimento della stessa “in quanto parte lesa in tutta la vicenda rendendosi sempre parte diligente nei confronti dei giocatori per il rispetto della normativa vigente, compreso, nella fattispecie, il divieto di avvalersi di procuratori”. Il dibattimento All’odierno dibattimento la Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00). Nessuno è comparso per la parte deferita. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Invero, da quanto risulta in atti, la Società VIS Pesaro 1898 arl deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, all’epoca dei fatti Giacomo Ridolfi ed Alberto Torelli. Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. PQM Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per la violazione di cui sopra infligge alla Società VIS Pesaro arl l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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