CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 25 del 14/07/2015 – Damiano Tommasi/Federazione Italiana Giuoco Calcio (C.U. 83/A)

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 25 del 14/07/2015 – Damiano Tommasi/Federazione Italiana Giuoco Calcio (C.U. 83/A) IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Prima Sezione Composta da: Mario Sanino - Presidente Guido Cecinelli – Relatore Paola Balducci Pier Giorgio Maffezzoli Giuseppe Musacchio ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento iscritto al n. R.G. ricorsi n. 23/2015 presentato, in data 13 giugno 2015, dal Sig. Damiano Tommasi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Miranda e Alessio Piscini. Per l’annullamento della delibera del Consiglio Federale F.I.G.C. del 20.11.2014, pubblicata con C.U. n. 82/A in pari data, e avverso la Decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. assunta a Sezioni Unite con Comunicato Ufficiale n. 55/CFA del 14.5.2015. NEI CONFRONTI della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli in Roma, Via Panama n. 58, che la rappresentano unitamente all’avv. Giancarlo Gentile. E Il Consiglio Federale FIGC in persona del Presidente pro tempore –contumace E La Procura Federale della FIGC in persona del legale rapp.te pro tempore –contumace E La Lega Nazionale Professionisti Serie “A” in persona del legale rapp.te pro tempore –contumace FATTO Il Sig. Damiano Tommasi impugnava avanti il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI la decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. assunta a Sezioni Unite, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 055 CFA del 14.5.2015, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della FIGC, assunta con Comunicato Ufficiale n. 32/T.F.N. del 17.2.2015, per l’annullamento ex art. 43 bis CGS della delibera del Consiglio Federale FIGC del 20.11.2014, pubblicato con C.U. n. 82/A in pari data. La vicenda trae origine dalla delibera n. 83/A del 20.11.2014, con la quale il Consiglio Federale della FIGC, per valorizzare la formazione sportiva dei giovani calciatori e per adeguarsi alla normativa U.E.F.A., introduceva la “regola” sulla composizione delle c.d. “rose”, a far corso dalla stagione sportiva 2015/2016. Detta delibera prevede che le Società di “Serie A”, ed esclusivamente per le gare del Campionato Italiano, devono formare un elenco di venticinque calciatori, dei quali almeno quattro formati nei clubs ed altri quattro formati in Italia, mentre gli altri diciassette calciatori restano liberi da ogni vincolo. La stessa delibera prevede che i calciatori formati nei clubs sono quelli “tra i 15 anni ed i 21 anni d’età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive”. I calciatori formati in Italia sono quelli che “tra i quindici anni ed i ventuno anni di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più clubs italiani per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive”. La delibera impugnata prevede, altresì, che alle Società “sarà consentito l’utilizzo aggiuntivo, rispetto a quello dell’elenco dei 25 calciatori … di calciatori tesserati sia a titolo definitivo sia temporaneo, che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente, non abbiano già compiuto il ventunesimo anno di età”. La sanzione prevista in caso di violazione della suddetta norma è la perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 c. 5 lett. a) del C.G.S. L’odierno ricorrente, assumendo la sua posizione di rappresentante dei calciatori in seno all’Associazione Italiana Calciatori, nonché Consigliere Federale, eccepiva che la suddetta previsione era discriminatoria, in violazione del D. Lgs. n. 216/2003 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, poiché riserverebbe ai calciatori di età superiore a 21 anni un trattamento deteriore rispetto a quelli under 21 anni. Venivano evocati in giudizio la FIGC, il Consiglio Federale FIGC, la Procura Federale FIGC e la Lega Nazionale Professionisti Serie A. Il ricorrente eccepiva l’errores in iudicando della decisione impugnata, per violazione e falsa applicazione del divieto di discriminazione per criteri legati all’età, di cui al D. Lgs. 216/2003, e per violazione del principio di lealtà e correttezza nell’attività sportiva, nonché per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione. Eccepiva, altresì, il Sig. Damiano Tommasi, nel merito, la lesione dei diritti degli atleti di partecipare alle gare, per la discriminazione fondata sull’età, con conseguente compressione del diritto al lavoro ed alla progressione professionale legata all’età. Ancora conseguentemente il ricorrente rilevava l’impatto discriminatorio, sia diretto che indiretto, nell’accesso al lavoro e nelle condizioni di lavoro e di occupazione dei calciatori di età over 21 anni, non giustificate sulla base delle ipotesi derogatorie individuate dalla legge nel comma 4 bis dell’art. 3 D. Lgs. n. 216/2003. Si costituiva in giudizio la sola FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione, in via di gravame incidentale, relativamente alla posizione del ricorrente, Consigliere Federale in quota calciatori, il quale non può agire a tutela di alcuni soltanto dei soggetti rappresentati (over 21 anni) in danno degli altri (under 21 anni), per carenza di interesse comune all’intera categoria rappresentata (vantaggio per gli over 21 anni e svantaggio per gli under 21 anni). La FIGC eccepiva che il rappresentante di un ente esponenziale non può “dividere la categoria in posizioni disomogenee” per il conflitto di interessi che ne potrebbe scaturire. La FIGC eccepiva, altresì, che la delibera impugnata si inserisce nel processo già attuato dalla FIFA e dall’UEFA per la valorizzazione dei giovani calciatori e che la norma de qua attiene solo alle partite del Campionato di Serie A, mentre per le altre competizioni ufficiali i calciatori possono essere impiegati senza limiti di età. Rilevava la FIGC, conseguentemente, la inesistenza della preclusione assoluta allo svolgimento della prestazione lavorativa per i tesserati over 21 anni non inseriti nell’elenco, potendo gli stessi prendere parte alle altre competizioni ufficiali quali la Coppa Italia e la Supercoppa, e che l’elenco resta modificabile in corso di stagione (tra la prima gara di campionato e la chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti; durante l’intero periodo della seconda campagna di trasferimenti; in qualsiasi momento della stagione per sostituire un portiere e per sostituire altri due calciatori). Rilevava, altresì, la FIGC che né la legislazione nazionale né quella di diritto europeo prevede l’inibizione differenziata in ordine all’età dei lavoratori, che non costituisce discriminazione, e che il D. Lgs n. 216/2003 è attuativo della Direttiva 78/2000/CE e non è in contrasto con le sue finalità. La FIGC rilevava che il Collegio di Garanzia deve valutare se la scelta normativa della Federazione, preordinata al perseguimento di interessi già ritenuti meritevoli sia dalla FIFA sia dalla UEFA, sia coerente e proporzionale al soddisfacimento degli stessi. Sia il Tribunale Federale Nazionale, che la Corte d’Appello Federale a Sezioni Unite rigettavano l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla FIGC, e rigettavano, nel merito, il ricorso del Sig. Damiano Tommasi. DIRITTO 1. Preliminarmente il Collegio osserva che l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Federazione (per quanto possa occorrere anche nelle forme di gravame incidentale) merita accoglimento. L'azione annullatoria proposta dal signor Damiano Tommasi è stata spiegata nell'esercizio del potere di impugnazione conferito ai componenti del Consiglio Federale (assenti o .dissenzienti) dall'art. 31.2. del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal C.O.N.I. Tale legittimazione -attributiva delle facoltà di sollecitare l'esperimento in sede di giurisdizione domestica (cfr. 43 bis del C.G.S. della F.I.G.C.) di un sindacato sulla conformità dei deliberati consiliari "alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione" - pur traendo origine dalla titolarità dello status di consigliere federale, incontra, tuttavia, nei casi in cui l'investitura elettiva derivi dalla designazione di un'associazione rappresentativa di una componente tecnica, le limitazioni imposte dalla necessità che di essa sia fatto uso in coerenza con il ruolo esponenziale rivestito dal soggetto agente. Non è, infatti, ammissibile, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di tutela di interessi diffusi e/o collettivi, che la speciale legittimazione di cui si discute possa essere spesa in funzione del conseguimento di un risultato processuale confliggente, in tutto o in parte, con gli interessi della base associativa, dalla quale promana l'elezione in seno al Consiglio. Ed è proprio questa la situazione ravvisabile nel caso che ci occupa, ove si consideri che: a) il signor Tommasi siede all'interno del Consiglio Federale in rappresentanza della categoria degli "atleti", in forza della investitura elettiva ricevuta dalla relativa componente tecnica (cfr. art. 26.4. dello Statuto F.I.G.C.); b) con l’odierno ricorso denuncia la illegittimità della delibera gravata per la pretesa discriminatoria del suo contenuto precettivo in danno dei calciatori di età superiore ai 21 anni. Emerge da quanto precede che l'eventuale annullamento del regime normativo oggetto di censura, per un verso, varrebbe a soddisfare le ragioni addotte a sostegno della platea di calciatori asseritamente discriminati, ma -al tempo stesso- risulterebbe pregiudizievole per gli under 21, ostacolando le finalità di promozione dei vivai e di formazione delle giovani leve perseguite dal legislatore sportivo. Detto altrimenti, l'impugnativa, per come concepita e declinata, è rivelatrice di un intrinseco conflitto di interessi, che rende antagonistica la posizione delle due diverse schiere di atleti coinvolti, precludendo al consigliere eletto in rappresentanza dell'intera categoria di agire in giudizio a vantaggio degli uni e, contemporaneamente, a detrimento degli altri. 2. Nonostante il profilo di inammissibilità testé illustrato abbia carattere assorbente, per completezza di trattazione il Collegio reputa opportuno aggiungere che il ricorso appare, comunque, destituito di fondamento nel merito per le considerazioni che seguono. La normativa impugnata, espressione comunque della ampia discrezionalità di cui è dotato il legislatore sportivo, è relativa al processo di valorizzazione dei giovani calciatori, nell’indirizzo delineato e attuato dalla FIFA e dalla UEFA: detta normativa non appare in contrasto con la legge, anche in considerazione del fatto che è consentita deroga al principio generale di non discriminazione nel caso della sussistenza di una finalità legittima (D. Lgs. n. 216/2003). Osserva, ancora, il Collegio, che non sussiste alcuna discriminazione diretta dovuta all’età, sotto il profilo dell’accesso al lavoro, poiché l’unico intento appare quello di favorire la crescita dei giovani calciatori, senza comprimere i diritti dei giocatori over 21, in sicura armonia con l’ordinamento statale. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport, dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura complessiva di € 2.000,00 oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 luglio 2015. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Guido Cecinelli Depositato in Roma in data 14 luglio 2015. Il Segretario F.to Alvio la Face
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