CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 34 del 05/08/2015 – ASD Mastini Verona/ASD Bengals Brescia AFT/Federazione Italiana di Football Americano
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 34 del 05/08/2015 – ASD Mastini Verona/ASD Bengals Brescia AFT/Federazione Italiana di Football Americano
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Prima Sezione Composta da: Mario Sanino - Presidente Pier Giorgio Maffezzoli – Relatore Paola Balducci - Giudice Guido Cecinelli - Giudice Vanda Giampaoli - Giudice ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2015, promosso, in data 8-VI-2015, dalla società A.S.D. “Mastini Verona American Football” contro la società A.S.D. “Bengals Brescia A.F.T.”, non costituitasi in giudizio e pertanto contumace, avverso il provvedimento della Commissione Giudicante Federale, emanato in data 7-V-2015, che, confermando la decisione di I grado, disponeva la ripetizione della partita tra le Società in questione, anziché accogliere l’istanza della ricorrente per l’assegnazione della vittoria a tavolino con il risultato di 0-8 (così come peraltro previsto dal regolamento federale); udito, per la società ricorrente, nell’udienza dell’8 luglio 2015, l’avvocato Stefania Rinaldi, per delega dell’avv. Federico; all’udienza dell’8-VII-2015, udito prima per la Società ricorrente l’avv. Stefania Rinaldi, su delega dell’avv. F. Freddo del Fòro di Verona; non comparso alcuno per la Società “resistente” (come sopra detto); udito, quindi, nella successiva Camera di Consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Pier Giorgio Maffezzoli, è stato adottato il seguente deliberato; Ritenuto in fatto Con il ricorso de quo, la A.S.D. “Mastini Verona A.F.” impugnava il provvedimento assunto il 7-V- 2015, con il quale la “Commissione Giudicante Federale” (Giudice d’Appello della FIDAF, quale Organo di Giustizia di II grado) disponeva il rigetto del Ricorso avverso la decisione emessa in I grado dal Giudice Sportivo il 14-III-2015. Quanto sopra, fondamentalmente per tre ordini di motivi: 1) Violazione dell’art. 29 – co. I del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIDAF (motivo d’impugnazione ex art. 12/bis Statuto CONI “per violazione di norme di diritto”); 2) Mancata applicazione del cap. II, art. 5 – lett. E) del Regolamento Federale per l’Attività agonistica e Norme per la Disputa dei campionati (motivo di ricorso ex art. 12/bis Statuto CONI “per violazione di norme di diritto”); 3) Omessa pronunzia della Commissione Giudicante della FIDAF su punti decisivi della controversia (motivo d’impugnazione ex art. 12/bis – co. II, Statuto CONI “per omessa motivazione”). La materia del contendere scaturisce in sintesi dalla decisione adottata ai sensi del Regolamento Federale dal Capo Arbitro (S.T.) di non poter disputare la gara “incriminata” del Campionato di Football Americano di II Divisione “Bengals Brescia – Mastini Verona”, in calendario l’11-IV-2015 (h. 21), causa la mancata presenza presso l’impianto sportivo di Brescia dell’autoambulanza. Sulla base del Referto arbitrale, il G.S.N. della FIDAF disponeva la ripetizione della gara, comminando alla Soc. Ospitante la sanzione del pagamento della somma di € 8.000 a titolo di rimborso spese di trasferta della soc. Ospitata, invece che assegnare la vittoria “a tavolino” a quest’ultima. Ed era invero questa la doglianza principale che la “Mastini Verona” muoveva contro il provvedimento del Giudice Federale di I grado, visto che alla base del deliberato era stato assunto quale elemento determinante un “documento non ufficiale proveniente da soggetti terzi” e cioè una dichiarazione della Croce Rossa Italiana di Brescia con la quale questa si assumeva la piena e totale responsabilità del disservizio lamentato. Da qui il ricorso alla Commissione Giudicante Federale, il cui rigetto c’impegna in questa Sede, ritenendo la ricorrente che il Giudice di II Cure abbia recepito in maniera del tutto acritica le motivazioni addotte da quello di I Cure, con una motivazione per di più capziosa, laddove si fa giustamente riferimento al principio generale della responsabilità oggettiva, ma non lo si ritiene sufficiente ad applicare la sanzione prevista della perdita della gara contestata, in virtù di una documentazione acquisita aliunde e ritenuta però ammissibile sol perché proveniente da un “Ente di interesse pubblico” come la C.R.I.: tutto ciò, come abbiamo letto sopra enunciando specificamente i motivi di ricorso avanzati in questa Sede, in patente violazione delle norme federali FIDAF e dei principi generali dell’Ordinamento Sportivo. Considerato in diritto Fin qui la ricostruzione della vicenda, per come si è svolta prima “sul campo” di Football Americano e poi di fronte agli Organi Endo-Federali della Giustizia Sportiva della FIDAF. Gli accadimenti appaiono chiari, le motivazioni assunte dai Giudici di I e II grado della Federazione altrettanto, così come assolutamente plausibili e ben argomentati sono i motivi di ricorso addotti dalla A.S.D. Mastini Verona A.F. a suffragio delle impugnative avanzate nelle Sedi competenti. L’analisi del fatto e, di conseguenza, del merito, non può esimere però questo Collegio dal considerare il rito e, sotto questo profilo, non risulta che la Società ricorrente abbia citato in giudizio non tanto gli Organi Endo-Federali della Giustizia Sportiva della FIDAF, delle cui decisioni (giuste o sbagliate che siano) si duole, quanto la Federazione stessa, la cui “vocatio in jus” sarebbe stata invece indispensabile, trattandosi di litisconsorte necessario, se si fosse voluto evitare il rischio di veder travolgere un’impugnativa, pur meritevole di considerazione, da un vizio insanabile, come la violazione del principio del contraddittorio e quindi, in buona sostanza, del diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e come tale efficace ed operante non soltanto nell’Ordinamento statuale, ma anche in quello sportivo, che in questa Sede siamo chiamati a salvaguardare. Palesandosi come assolutamente assorbente, la citata violazione impedisce di valutare se nel merito il ricorso fosse fondato o meno (come tale quindi eventualmente meritevole di accoglimento) e, per i citati motivi, lo rende comunque inammissibile. Proprio per quanto sopra, però, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite. PQM Dichiara il ricorso della A.S.D. Mastini Verona A.F. inammissibile. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI nella Camera di Consiglio dell’8 luglio 2015. Il Presidente F.to Mario Sanino Il Relatore F.to Pier Giorgio Maffezzoli Depositato in Roma in data 5 agosto 2015. Il Segretario F.to Alvio La Face