CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 40 del 07/09/2015 – Taranto F.C. 1927 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 40 del 07/09/2015 – Taranto F.C. 1927 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Prima Sezione
Composta da Mario Sanino – Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Giuseppe Andreotta
Vito Branca Angelo Maietta – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. n. 37/2015, depositato il 6.8.2015 dal Taranto F.C. 1927 s.r.l. in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Taranto, Viale Virgilio n. 128, presso lo studio dell’Avv. Raffaele Di Ponzio e dall’Avv. Gianluca Mongelli. NEI CONFRONTI della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli in Roma, Via Panama n. 58. Ritenuto in fatto La Taranto F.C. 1927 s.r.l. impugnava avanti il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI la delibera della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, di cui al Comunicato Ufficiale n. 77/A del 4.8.2015, con la quale veniva deliberato di respingere la domanda di “ripescaggio” al Campionato di Divisione Unica Lega – Pro 2015/2016 inoltrata dalla medesima Taranto F.C. 1927 s.r.l. La FIGC, con Comunicato Ufficiale del 27.4.2015 e successive integrazioni, rendeva noti i termini e le modalità di ammissione al campionato professionistico di Divisione Unica – Lega Pro per la stagione sportiva 2015/2016. Il C.U. n. 327/A del 30.6.2015 prevede che le società che richiedono il ripescaggio nel Campionato, devono: - versare un contributo straordinario alla FIGC che non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per il ripescaggio nel Campionato di Lega Pro – Divisione Unica; - ottenere la Licenza Nazionale relativa al Campionato per il quale chiedono il ripescaggio. Ai fini del ripescaggio nel Campionato di Lega Pro – Divisione Unica, non saranno ammesse deroghe sui criteri infrastrutturali fissati dalle Licenze Nazionali. Con C.U. n. 22/A del 15.7.2015, veniva stabilito che “le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale ripescaggio al Campionato di Divisione Unica Lega – Pro 2015/2016 dovranno documentare, entro il 27.7.2015 alle ore 19.00, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al C.U. n. 239/A del 27.4.2015 e presentare, entro il suddetto termine perentorio del 27.7.2015, ore 19.00, apposita domanda alla FIGC … corredata dall’assegno circolare intestato alla FIGC – Roma di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) a titolo di contributo straordinario e per le società appartenenti al Settore Dilettantistico, da tutta la documentazione prevista dal Titolo I paragrafo IV, dal Titolo II e dal Titolo III, del C.U. n. 239/A del 27.4.2015, per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro”. La domanda di ammissione doveva essere accompagnata dalla tassa di iscrizione al medesimo campionato, “dall’originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 rilasciata da banche che figurino nell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, secondo le prescrizioni previste dal C.U. n. 239/A del 27.4.2015, dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie “B” in caso di promozione in Serie “B”, secondo le prescrizioni previste dal C.U. n. 239/A del 27.4.2015”. Il Consiglio Federale del 17.7.2015, procedendo all’integrazione dell’organico del Campionato di Divisione Unica Lega Pro, respingeva la domanda della Taranto F.C. 1927 s.r.l., poiché la stessa non aveva depositato né l’assegno circolare di € 500.000,00 a titolo di contributo straordinario, né la fideiussione a prima richiesta pari ad € 400.000,00, né la tassa di iscrizione. Le doglianze di cui al ricorso della Taranto F.C. 1927 srl sono relative alla pretesa illegittima modifica del format del Campionato ridotto da 60 a 54 squadre, la illegittima previsione del contributo straordinario, la violazione del C.U. n. 327/A del 30.6.2015, nella parte in cui riterrebbe inderogabili i soli requisiti infrastrutturali. Si costituiva in giudizio la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza dello stesso. All’udienza dell’ 11.8.2015 le parti discutevano ampiamente la causa. Considerato in diritto Dagli atti e dai fatti di causa è emerso che nessun adempimento sopra detto veniva assolto dalla ricorrente, e che quest’ultima impugnava solo la determinazione del contributo straordinario (non versato), mentre depositava la fideiussione bancaria pari ad € 400.000,00 e la tassa di iscrizione al Campionato in data 3.8.2015, oltre il termine perentorio del 27.7.2015, alle ore 19.00. Né risulta essere stato impugnato il C.U. n. 327/A del 30.6.2015 nel termine previsto dall’art. 59.1 C.G.S. del C.O.N.I. Il Collegio di Garanzia dello Sport, con ordinanza a Sezioni Unite n. 30/2015, nel ribadire che l’ordinamento sportivo “consente la possibilità di un ripescaggio secondo i criteri e modalità dettati dal Consiglio Federale”, rilevava che la F.I.G.C. aveva reso noti con la pubblicazione di apposito Comunicato Ufficiale (n. 22/A del 15.7.2015) i “criteri e le procedure di ripescaggio nei campionati professionistici” con termine perentorio di presentazione al 27.7.2015, precisando che le Società, oltre il suddetto termine, non sono più titolari di interesse giuridicamente protetto. Il Collegio, preliminarmente, osserva che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla F.I.G.C. è, pertanto, fondata. Infatti, per quanto attiene alla doglianza relativa alla previsione del contributo straordinario, non risulta essere stato impugnato l’atto a questo presupposto (C.U. n. 327/A del 30.6.2015) con evidente declaratoria di inammissibilità dell’odierno ricorso depositato il 6.8.2015 (oltre il termine di 30 giorni relativamente al disposto del C.U. n. 327 del 30.6.2015). Il Collegio osserva, altresì, che il ricorso presenta profili di inammissibilità anche perché la Taranto F.C. 1927 srl non ha impugnato, nei termini di legge, la previsione della fideiussione bancaria a prima richiesta e della tassa di iscrizione al campionato, che costituiscono le altre motivazioni di rigetto della domanda di ripescaggio, rimaste, dunque, incontestate. Tutte le altre eccezioni e domande restano assorbite. Nonostante i profili di inammissibilità sopra detti, per completezza di trattazione il Collegio osserva che la doglianza relativa alla riduzione del numero delle società della Lega Pro da 60 a 54, è conseguente alla procedura di ripescaggio per la reintegrazione dell’organico fino a 60 squadre, laddove delle sei società richiedenti, solo due erano in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al Campionato. L’art. 50 delle NOIF non è stato violato e appare chiaro che, a seguito dell’emanazione e pubblicazione dei requisiti per accedere al campionato di Lega – Pro, non esistevano altre società manifestanti l’interesse all’ammissione, in possesso dei sopra specificati elementi a corredo necessario della domanda. Ancora osserva il Collegio che il c.d. contributo straordinario, in caso di non ammissione al Campionato, viene restituito e, dunque, rappresenta solo una cauzione a riprova dell’effettivo interesse della Società richiedente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della F.I.G.C. nella misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti, tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 agosto 2015.
Il Presidente F.to Mario Sanino
Il Relatore F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma in data 7 settembre 2015.
Il Segretario F.to Alvio La Face