F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 25 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 4 AL SIG. CLAUDIO FEDERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. (NOTA N. 9276/175 PF13-14/AM/MA DEL 20.4.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015) 5. RICORSO A.S.D. STAGNI DI OSTIA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. DANIELE PERSI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. (NOTA N. 9276/175 PF13-14/AM/MA DEL 20.4.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 25 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 4 AL SIG. CLAUDIO FEDERICO, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. (NOTA N. 9276/175 PF13-14/AM/MA DEL 20.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015) 5. RICORSO A.S.D. STAGNI DI OSTIA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. DANIELE PERSI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. (NOTA N. 9276/175 PF13-14/AM/MA DEL 20.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015) La Procura Federale, su segnalazione del Comitato Regionale Lazio della L.N.D., nonché della Società Totti Soccer School (che adombrava l’aggiramento della normativa economica in tema di premio di preparazione), svolgeva delle indagini in ordine al trasferimento di alcuni giovani calciatori (Gianmarco Cappellie Riccardo De Luca) che già tesserati della Società Totti Soccer School venivano tesserati dalla Società dilettantistica Stagni di Ostia partecipante al campionato di III Categoria per poi essere trasferiti, dopo pochissimo tempo, alla società Ostia Mare, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D. In particolare, l’indagine si sviluppava anche nell’interrogatorio, tra gli altri, dei responsabili delle squadre interessate ,dei calciatori sopra citati, nonché di altri soggetti comunque a conoscenza dei fatti denunciati. Venivano così appurati contatti tra la società Totti Soccer School e la società Ostia Mare per il trasferimento di alcuni calciatori, e documentato il versamento del relativo premio di preparazione (cfr. fatt. nr. 4, nr. 10, del 20.04.2012 e del 24.05.2012 della società Totti Soccer School), mentre nulla era stato corrisposto riguardo il trasferimento dei sopra citati Cappelli e De Luca. Il rappresentante della Procura nel proprio rapporto riportava le dichiarazioni dei giocatori, i quali, si sarebbero spontaneamente presentati alla società Stagni di Ostia per ragioni personali di studio e orario di allenamento, nonché quella degli altri soggetti coinvolti nel trasferimento degli stessi. Segnalava, che la Commissione premi preparazione si era pronunciata sui ricorsi della società Totti Soccer School proposti contro il mancato pagamento dei premi di preparazione ed evidenziava che il movimento era servito ad eludere il maggior premio di preparazione. Accertato il contesto così emergente sulle modalità dell’avvenuto trasferimento, la Procura deferiva: - il responsabile della società Ostia Mare Lido – Claudio Federico; - il responsabile della società Stagni di Ostia Daniele Persi, - nonché i calciatori Gianmarco Cappelli e Riccardo De Luca Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare- (cfr. Com. Uff. nr. 56 del 03.06.2015) ritenuto fondato il deferimento – in parziale accoglimento delle richieste della Procura – infliggeva l’inibizione di mesi 4 al Sig. Claudio Federico, di mesi 6 al Sig. Daniele Persi, la squalifica di 2 giornate per ognuno ai giocatori Gianmarco Cappelli e Riccardo De Luca, l’ammenda di € 2.000,00 alla società Ostia Mare Lido e di € 1.000,00 alla società Stagni di Ostia. Secondo il Tribunale era evidente la triangolazione che aveva portato i giocatori ad approdare alla Ostia Mare Lido previo brevissimo passaggio alla società Stagni di Ostia così aggirandosi la normativa che avrebbe comportato la corresponsione del premio di preparazione a favore della Totti Soccer School. Ciò era provato appunto sia dalla tempistica del trasferimento, sia dalla inveritiera giustificazione dei giocatori in ordine alle motivazioni del tesseramento presso la società Stagni di Ostia, dato che era impensabile che gli interessati a distanza di circa una settimana avevano ritenuto non più sussistenti le ragioni (studio, compatibilità oraria, ecc.) che li avevano indotti a tesserarsi per la detta Società. Il Giudice di primo grado evidenziava che i calciatori non avevano disputato alcuna partita con la società Stagni di Ostia, nemmeno amichevole, e che il tesseramento per una società di terza categoria era per vero strano in considerazione delle potenzialità e dei precedenti dei calciatori stessi. Avverso la detta decisione hanno proposto ricorso (in data 11.06.2015) il Sig. Claudio Federico ed il Sig. Daniele Persi nonché le società Ostia Mare Lido e Stagni di Ostia, contestando la ricostruzione operata prima dalla Procura Federale poi dalla Commissione Disciplinare. Lamentavano nell’impugnazione la mancanza di ogni prova sugli accadimenti contestati, l’apoditticità e tautologicità della decisione che si sarebbe appiattita sulle considerazioni espresse nella relazione del rappresentante della Procura. Con i motivi veniva altresì evidenziato che al termine della stagione i giocatori erano rientrati alla società di provenienza e che in ogni caso, le loro scelte personali erano insindacabili, anche in considerazione del fatto che i medesimi avrebbero poi lasciato il gioco del calcio. Al riguardo non poteva essere addebitato alle società un comportamento dei giocatori al limite dell’infantilismo, essendo quella del Tribunale una decisione del tutto infondata, sfornita di prove. Nell’impugnazione si poneva in rilievo come per tutti gli altri calciatori provenienti dalla Totti Soccer School, l’ Ostia Mare aveva regolarmente corrisposto i premi e quindi era del tutto illogico che solo per due giocatori ciò non sarebbe avvenuto. In conclusione, secondo quanto dedotto nell’impugnazione, alla base della denuncia della Totti Soccer School vi sarebbe solo un dispetto o una posizione di invidia. Il giorno 25.06.2015 è comparso per le reclamanti l’Avv. Nappi nonché il rappresentante della Procura Federale che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione. Osserva questa Corte come l’impugnazione sia infondata con riferimento ai principi affermati dal Giudice di primo grado e debba essere confermata per i seguenti Preliminarmente, ritiene questa Corte che si possa prescindere dall’eccezione sollevata dal rappresentante della Procura riguardo la tardività dell’impugnazione (il ricorso è stato prodotto in data 11.06.2015, la decisione del Tribunale è del 03.06.2015, e sarebbe stata comunicata a mezzo pec in data 04.06.2015) in quanto il medesimo appare essere infondato. Per brevità, al riguardo, circa il termine entro il quale deve essere prodotto il ricorso, termine da calcolare dalla data di emissione del provvedimento ovvero di comunicazione del provvedimento stesso, si richiama espressamente quanto statuito da questa Corte su fattispecie analoga con recente provvedimento (cfr. Com. Uff. n. 69 in data 05.06.2015). Nel merito, risulta pacifico dagli atti che il trasferimento dei calciatori Cappelli e De Luca, alla Stagni di Ostia sia avvenuto in elusione della vigente normativa in tema di premi di preparazione. E’ infatti del tutto insensato, a prescindere da capricci e/o comportanti infantili, un passaggio nel così breve arco temporale da una società ad un’altra se non appunto per una sottesa questione economica così come statuito dal Giudice di primo grado, ed ancor prima, del resto rilevato dalla Commissione Premi di Preparazione che, al riguardo, ha condannato la società Stagni di Ostia (cfr. delibera del 24.05.2013). Detto provvedimento, cristallizzatosi nel suo contenuto, appare insormontabilmente destinato a chiarire appunto il tentativo di aggirare la normativa vigente. Correttamente il Tribunale, allora – rifacendosi ai puntuali accertamenti della Procura – ha sottolineato che i Giocatori hanno fornito una ricostruzione delle circostanze che li portarono a tesserarsi con le Società non riscontrate ed assolutamente non credibili, in quanto, così come emergeva dagli atti, i calciatori nemmeno furono in grado di spiegare le ragioni per le quali ad una sola settimana di distanza cambiarono idea. Osserva poi questa Corte che se da un lato la libera determinazione dei calciatori stessi non potrebbe essere conculcata dalla volontà di terze persone, dall’altro non può sottacersi come una lettura coerente e logica degli accadimenti non può trovare nessun altra spiegazione e nessuna valida ragione giustificatrice. Rimane comunque in capo a coloro i quali sono dotati di poteri decisionali e posizioni di rilevanza in seno alle società, l’onere di percepire e valutare le ricadute dirette ed indirette anche di eventuali infantili comportamenti, così impedendo che i medesimi possano evolvere in situazioni pregiudizievoli e così imputabili alle società stesse. Per questi motivi la C.F.A. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5) come sopra rispettivamente proposti dalla società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. di Roma e dalla società A.S.D. Stagni di Ostia di Roma, li respinge. Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.
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