F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 05 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO ACQUI CALCIO 1911 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ACQUI CALCIO 1911/NOVESE DEL 15.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 19.11.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077/CSA del 05 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO ACQUI CALCIO 1911 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ACQUI CALCIO 1911/NOVESE DEL 15.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 19.11.2014)
Il giorno 15.11.2014, alle ore 14.30, era in programma la gara valevole per il campionato juniores nazionale tra Acqui Calcio/Novese. Con fax spedito nel corso della mattinata, la Società Novese rappresentava alla Acqui Calcio ed alla Lega Nazionale Dilettanti l’impossibilità di raggiungere il campo di gara, causa situazione maltempo che si determinava nella zona attestata dichiarazione di stato di emergenza del Comune di Novi con allagamenti e frane che determinavano interruzioni stradali. Il Giudice Sportivo, visto il referto dell’arbitro che dava atto che dopo il tempo di attesa la Società Novese non si era presentata e rilevato che la Società aveva prodotto documentazione ufficiale attestante il grave maltempo che impediva di raggiungere il luogo ove era programmata la partita, disponeva la trasmissione degli atti al Dipartimento Interregionale per le determinazioni in ordine allo svolgimento della gara. La Società Acqui Calcio proponeva impugnazione avverso detta decisione segnalando che il Dipartimento Interregionale aveva già deciso la data del recupero nella giornata di mercoledì 26.11.2014. Rilevava che la causa di forza maggiore addotta dalla Società Novese non era fondata in quanto la richiesta che la Società Novese aveva formulato era giunta solo nel giorno programmato per la partita, intorno alle ore 11.00 e pur essendo oggettivamente difficile raggiungere Acqui Terme a causa delle avverse condizioni atmosferiche, non vi era una oggettiva impossibilità che giustificasse la mancata presentazione all’impianto sportivo il cui terreno di gioco era, tra l’altro, assolutamente praticabile come rilevato dall’arbitro. Nell’impugnazione si poneva in risalto il fatto che tutta la terna arbitrale – pur provenendo dallo stesso luogo (Novi Ligure) della Società Novese – era regolarmente giunta ad Acqui e che alcuni tesserati residenti vicino Novi Ligure, con un percorso stradale alternativo, sono giunti all’impianto sportivo senza correre alcun rischio. La Società Acqui Calcio infine segnalava che aveva presentato analoga istanza di rinvio al Dipartimento Interregionale della gara Acqui Calcio/Cuneo (campionato Interregionale) in programma il giorno 12.11.2014, basata proprio sulle gravi difficoltà date dalle calamità atmosferiche, richiesta però respinta. All’esito della seduta stabilita per l’esame del ricorso, venivano richiesti da questa Corte accertamenti a cura della competente Procura Federale. 2 La Procura Federale, esperita attività istruttoria, rilevava (cfr. pag. 7, penultimo cpv.) come la mancata presentazione della Novese poteva “…essere valutata come riconducibile ad un reale stato di forza maggiore…”. In particolare era accettata la situazione di grave allerta meteo con forti piogge e temporali ed esondazioni dei corsi d’acqua. La Procura segnalava che anche l’arbitro ebbe ad avere notevoli difficoltà per raggiungere Acqui Terme anche a causa dello straripamento dell’Orba. La Procura sottolineava che quello stesso giorno era stata rinviata la gara di Lega Pro Alessandria/Bassano essendo la città di Alessandria in una delle direttrici Novi – Acqui. Osserva questa Corte che il ricorso è infondato. E’ bene chiarire innanzitutto che trattasi di un campionato giovanile in cui la Società di appartenenza assume quindi, nella gestione del tesserato, oneri e incombenze assolutamente pregnanti date proprio dalla circostanza che esercita funzioni su soggetti non dotati di piena indipendenza decisionale ed autonoma responsabilità. Fatta questa premessa, le osservazioni e conclusioni della Procura Federale, alla luce dei peculiari elementi di fatto accertati, appaiono pienamente condivisibili. Come ammesso del resto nello stesso reclamo, in quei giorni vi era una oggettiva difficoltà nella circolazione stradale a causa delle avverse condizioni atmosferiche con gravi rischi alla circolazione. La circostanza che la Società Novese abbia chiesto il consenso alla Acqui Calcio alle ore 11.00 e che entro le ore 12.00 la Lega avrebbe potuto disporre il rinvio, dimostra l’assenza di un fine recondito per non disputare la gara. Per come sopra cennato, appare irrilevante sia il dato costituito dalla praticabilità del campo sia il fatto che la terna arbitrale abbia raggiunto l’impianto sportivo, in quanto la posizione di garanzia della Società afferiva non alla disputa dell’incontro in quanto tale ma alla tutela del potenziale pericolo per l’incolumità dei propri tesserati nel tragitto necessario a raggiungere Acqui Terme. Diverso è poi il rischio assunto dall’arbitro e dai suoi collaboratori dotati, questi, di piena autonomia decisionale e gestione indipendente delle proprie azioni e sulle conseguenti eventuali iniziative necessarie, o possibili, a garantire lo svolgimento della designazione ricevuta. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Acqui Calcio 1911 S.r.l. di Acqui Terme (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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