F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL CALC. DEL NERO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MASSESE 1919/POGGIBONSI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
8. RICORSO DEL CALC. DEL NERO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MASSESE 1919/POGGIBONSI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)
Con rituale reclamo, il calciatore impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. in epigrafe, che gli aveva inflitto 3 giornate di squalifica “per avere al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una testata sulla spalla, provocandone la caduta a terra”. Deduceva il reclamante il contenuto altamente afflittivo della sanzione, adducendo 4 autonome circostanze a sostegno delle proprie ragioni, che si ritiene di esamina analiticamente. D) Il fatto sarebbe stato segnalato dall’assistente dell’arbitro, ma agli atti non ci sarebbe alcuna traccia di ciò. La deduzione è infondata. E’ l’arbitro che deduce nel suo referto la circostanza di essere stato richiamato a verificare il fatto del suo assistente e ciò è sufficiente, essendo il referto arbitrale fonte privilegiata di prova. 6 E) Il fatto sarebbe accaduto durante un’azione di gioco, ma la circostanza è smentita dalle fotografie in atti dalle quali si rileva che la palla era lontana. F) Il fatto non avrebbe cagionato alcun danno fisico e detta circostanza è vera, perché se ne fa espressa menzione nel referto. G) Sarebbe incerto l’accaduto perché dai fotogrammi in atti, più che un colpo alla spalla si ravviserebbe al massimo un contatto con un colpo al volto, ma la circostanza non può essere condivisa, perché, dalle foto in atti, si vede chiaramente che tutti i calciatori guardano in una determinata direzione ed il reclamante era dietro il calciatore colpito, per cui, il colpo non può essere stato inflitto al volto, ma alle spalle. Esaminati i fatti come innanzi, ritiene la Corte che in effetti, vi è stato un contatto non ortodosso, ma lo stesso non ha avuto alcuna gravità, atteso che il gioco è ripreso immediatamente senza determinare neanche l’intervento del medico, per cui, la pena comminata risulta particolarmente afflittiva e non proporzionata con l’effettivo accadimento ed appare equo ridurla ad una squalifica che può essere contenuta come in dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Del Nero Simone, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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