F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTE AL CALC. MARTELLA BRUNO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CROTONE DEL 2.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 4.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL F.C. CROTONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTE AL CALC. MARTELLA BRUNO SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CROTONE DEL 2.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 4.5.2015)
In data 2.5.2015 presso il campo sportivo della Pro-Vercelli si è svolta la partita ProVercelli/Crotone valida per il campionato L.N.P., Serie B, incontro della 39° giornata. Nel referto dell' arbitro, si riportava quanto segue:<< Calciatori espulsi e motivazione al 22' del 2° tempo il n. 24 Martella Bruno del Crotone per condotta violenta; nella fattispecie a seguito di un fallo da lui commesso su un calciatore avversario a giuoco ormai interrotto, colpiva lo stesso avversario con forza e deliberatamente ad una caviglia con un calcio dal lato dei tacchetti della scarpa >>. Il Giudice Sportivo ha, pertanto, comunicato al predetto Martella la sanzione menzionata in epigrafe. Il calciatore ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale, chiedendo, sostanzialmente, la modifica della misura della sanzione, ritenuta eccessivamente gravosa. In particolare il reclamante, pur non contestando la sussistenza della condotta, che egli stesso qualifica, "sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo", sottolinea la mancanza, a suo avviso, dell' intento lesivo della medesima, come confermato, sempre secondo l' assunto del Martella, dall' "assenza del benchè minimo pregiudizio per il collega della squadra avversaria". Si riporta poi ad una serie di precedenti che risulterebbero riferibili alla fattispecie di cui è reclamo. Alla riunione del 15.5.2015 è intervenuto per il reclamante il difensore. La Corte, esaminati gli atti, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. Infatti il referto arbitrale, sul punto, pur nella necessaria sinteticità dell' esposizione, risulta inequivocabile nell' attestazione della condotta del Martella nei confronti dell' avversario come contraddistinta da violenza e deliberatezza. L' assunto è così chiaro che non appare neppure necessaria l' interlocuzione con il direttore di gara, cui pure la Corte ha fatto ricorso in altre ipotesi. D' altro canto la tesi difensiva del reclamante, in nulla contestando l' oggettività del fatto storico incriminato, si concentra sull' assenza del profilo oggettivo dell' intenzionalità lesiva, che, viceversa, è espressamente precisata dal refertante, senza che rilevi l'asserita non offensività del gesto, atteso che la stessa non può essere misurata sul danno causato, ma va considerata in funzione della mera attitudine offensiva della condotta. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Crotone di Crotone e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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