FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 291A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CIBELLI – TRIOLO – DI MAIO – IANNITI – ASD VIS FONDI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 291A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CIBELLI - TRIOLO - DI MAIO - IANNITI - ASD VIS FONDI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 699pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Emilio CIBELLI, calciatore della società A.S.D. VIS FONDI, del Sig. Sebastiano TRIOLO, calciatore della società A.S.D. VIS FONDI, del Sig. Marcello DI MAIO calciatore della società A.S.D. VIS FONDI, del Sig. Stefano IANNITTI calciatore della società A.S.D. VIS FONDI e della società A.S.D. VIS FONDI avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Emilio CIBELLI per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicamente reso espressioni gravemente lesive nei confronti dell’arbitro della gara VIS FONDI – SPORT COUNTRY CLUB GAETA del 28.02.2015, Sig. Raffaele PEPPE, tramite commenti pubblicati sul social network face book; Sig. Sebastiano TRIOLO per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicamente reso espressioni gravemente lesive nei confronti dell’arbitro della gara VIS FONDI – SPORT COUNTRY CLUB GAETA del 28.02.2015, Sig. Raffaele PEPPE, tramite commenti pubblicati sul social network face book; Sig. Marcello DI MAIO per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicamente reso espressioni gravemente lesive nei confronti dell’arbitro della gara VIS FONDI – SPORT COUNTRY CLUB GAETA del 28.02.2015, Sig. Raffaele PEPPE, tramite commenti pubblicati sul social network face book; Sig. Stefano IANNITTI per aver, in violazione all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicamente reso espressioni gravemente lesive nei confronti dell’arbitro della gara VIS FONDI – SPORT COUNTRY CLUB GAETA del 28.02.2015, Sig. Raffaele PEPPE, tramite commenti pubblicati sul social network face book; Società A.S.D. VIS FONDI per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5 comma 2, del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emilio CIBELLI, del Sig. Sebastiano TRIOLO, dal Sig. Marcello DI MAIO, dal Sig. Stefano IANNITTI e dal Sig. Giuseppe CICALESE nell’interesse della società A.S.D. VIS FONDI in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 2 − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Emilio CIBELLI, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Sebastiano TRIOLO, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Marcello DI MAIO, di 2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Stefano IANNITTI e di € 334,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. VIS FONDI si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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