FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 296A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GALLIANI – AC MILAN

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 296A del 08/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GALLIANI - AC MILAN Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488pf12-13 adottato nei confronti del Sig. Adriano GALLIANI, all’epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della società A.C. MILAN S.p.A. e della società A.C. MILAN S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Adriano GALLIANI, violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del C.G.S. all’epoca vigente), in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente dall’1.02.2007 al 7.04.2010, trasfuso nell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori attualmente vigente dall’8.04.2010 al 31.03.2015, in relazione all’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’Agente Giusti della cui opera professionale la società A.C. Milan S.p.A. si era avvalsa fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato dal calciatore Hottor Edmund Etse con la società A.C. Milan S.p.A. in data 18.01.2010 e in data 23.06.2011; A.C. MILAN S.p.A., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sig. Adriano GALLIANI in proprio e nell’interesse della società A.C. MILAN S.p.A., in qualità di Vice Presidente e Amministratore delegato; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione dell’ammenda di € 6.000,00 nei confronti del Sig. Adriano GALLIANI e dell’ammenda di € 6.000,00 nei confronti della società A.C. MILAN S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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