FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 299A del 09/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIUSEPPE CARTUCCI – SS SARNANO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 299A del 09/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIUSEPPE CARTUCCI - SS SARNANO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 540pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CARTUCCI, Presidente della società S.S. SARNANO e della società S.S. SARNANO avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Giuseppe CARTUCCI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D. nonché all’art. 38, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico, permesso che il Sig. Claudio ELEUTERI fosse inserito, in qualità di Allenatore e svolgesse tale funzione in favore della S.S. SARNANO nella gara S.S. SARNANO – CSKA CORRIDONIA disputata in data 15.11.2014, senza averne formalmente titolo, nonostante in possesso della qualifica di allenatore di base, in quanto non tesserato per la medesima società; società S.S. SARNANO per responsabilità diretta; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CARTUCCI in proprio e nell’interesse della società S.S. SARNANO in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Giuseppe CARTUCCI e di € 350,00 di ammenda nei confronti della società S.S. SARNANO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it