FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 301A del 09/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GORI – MARTELLI – CAPPELLINI – AC QUARRATA OLIMPIA ASD

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato Ufficiale N. 301A del 09/06/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GORI - MARTELLI - CAPPELLINI - AC QUARRATA OLIMPIA ASD Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 426pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Vasco GORI, Presidente della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D., del Sig. Maurizio MARTELLI, Direttore Tecnico della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D., del Sig. Vitaliano CAPPELLINI, Dirigente Accompagnatore della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D. e della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Vasco GORI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, omesso di effettuare ogni controllo e vigilanza sul sito web della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D. che, in un post pubblicato la sera del 30.11.2014, utilizzava espressioni offensive e non regolamentari, poiché riferenti fatti dimostratisi non veritieri, nei confronti di Organi federali e della società SESTESE CALCIO S.S.D.; Sig. Maurizio MARTELLI per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, subito dopo la gara SESTESE – QUARRATA OLIMPIA, svoltasi il 30.11.2014, utilizzato sulla propria pagina face book ed in un post ivi contenuto, espressioni offensive e non regolamentari, poiché riferenti fatti dimostratisi non veritieri, nei confronti di Organi federali e della società SESTESE CALCIO S.S.D.; Sig. Vitaliano CAPPELLINI per aver, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, subito dopo la gara SESTESE – QUARRATA OLIMPIA, svoltasi il 30.11.2014, utilizzato, sulla propria pagina facebook, ed in un post ivi contenuto, espressioni offensive e non regolamentari, poiché riferenti fatti dimostratisi non veritieri; società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D. per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice Giustizia Sportiva; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio MARTELLI, dal Sig. Vitaliano CAPPELLINI e dal Sig. Vasco GORI in proprio e nell’interesse della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 1 mese e 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Vasco GORI, 2 mesi e venti giorni di inibizione nei confronti del Sig. Maurizio MARTELLI, 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Vitaliano CAPPELLINI e di € 400,00 di ammenda nei confronti della società A.C. QUARRATA OLIMPIA A.S.D.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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