FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/A del 18/07/2014 – Esperia Viareggio Non ammissione LEGA PRO

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2014-2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/A del 18/07/2014 – Esperia Viareggio Non ammissione LEGA PRO Il Consiglio Federale - Visto il Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2014/2015, previsti dal C.U. n 144/A del 6 maggio 2014, per il seguente motivo: la società ha depositato polizza fideiussoria rilasciata da CONFIDI CENTRALE, società di intermediazione finanziaria, anziché come previsto dalla normativa federale, fideiussione di € 600.000,00 rilasciata da Istituto Bancario che figuri nell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; - vista la comunicazione in data 11 luglio 2014, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Divisione Unica- LegaPro 2014/2015; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ESPERIA VIAREGGIO S.R.L., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014, ha presentato ricorso; - esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; - visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., la quale ha riscontrato che la fideiussione bancaria allegata al ricorso non era stata emessa dalla Banca Popolare di Vicenza, come invece risultava all’apparenza; - tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2014/2015, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di respingere il ricorso della società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2014/2015, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica- LegaPro (stagione sportiva 2014/2015).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it