FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31A del 17/07/2015 – PAGANESE non ammissione LEGA PRO

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31A del 17/07/2015 - PAGANESE non ammissione LEGA PRO Il Consiglio Federale - visti i Comunicati Ufficiali n. 239/A del 27 aprile 2015 e n. 287/A del 26 maggio 2015; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2015/2016, previsti dai citati Comunicati Ufficiali, per i seguenti motivi: mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2013; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2012; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2011; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2010; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2009; mancato pagamento del debito IVA relativo all’anno d’imposta 2008; mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013; mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta 1 luglio 2011 - 30 giugno 2012; mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta 1 luglio 2010 - 30 giugno 2011; mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010; mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta 1 luglio 2008 - 30 giugno 2009 - vista la comunicazione in data 10 luglio 2015, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato di Divisione Unica - Lega Pro 2015/2016; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. ha presentato ricorso; - esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; - visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., la quale ha dato atto del deposito tempestivo della fideiussione bancaria di euro 400.000,00 e con riferimento alla contestazione sui debiti tributari ha: - rilevato che la società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. ha depositato, a mezzo PEC, oltre il termine perentorio del 14 luglio 2015, ore 19:00, previsto dal Titolo IV) del Comunicato Ufficiale n. 239/A del 27 aprile 2015, lettera di Equitalia Sud S.p.A. del 14 luglio 2015, avente ad oggetto l’accoglimento della istanza di rateazione dei debiti tributari; - evidenziato che, ai sensi del Titolo IV) del citato Comunicato Ufficiale, detta lettera in quanto depositata successivamente al termine perentorio del 14 luglio 2015, ore 19:00, non poteva essere presa in considerazione nell’esame del ricorso; - riscontrato, inoltre, che la sussistenza dei debiti tributari non è stata contestata nella lite dedotta da parte ricorrente; - tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2015/2016, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale d e l i b e r a di respingere il ricorso della società PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2015/2016, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica - Lega Pro (stagione sportiva 2015/2016). Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 62 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, pubblicato con il Comunicato Ufficiale della FIGC n. 280/A del 26 maggio 2015.
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