FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/A del 04/08/2015 – Ripescaggio LEGA PRO Albinoleffe – Pordenone

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/A del 04/08/2015 - Ripescaggio LEGA PRO Albinoleffe - Pordenone Il Consiglio Federale, - preso atto delle 9 vacanze di organico determinatesi nel campionato di Divisione Unica - Lega Pro, valevole per la stagione sportiva 2015/2016; - visti la delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 77/A del 4 agosto 2015, nonché i Comunicati Ufficiali n. 239/A del 27 aprile 2015, 287/A del 26 maggio 2015, 327/A del 30 giugno 2015 e 22/A del 15 luglio 2015; - esaminate le domande di ripescaggio presentate dalle società U.C. Albinoleffe S.r.l. e Pordenone Calcio S.r.l.; - esaminate le relazioni in data 3 agosto 2015, descrittive delle risultanze delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in ordine alla verifica degli adempimenti prescritti dai citati Comunicati Ufficiali ai fini dell’integrazione dell’organico del Campionato di Divisione Unica –Lega Pro 2015/2016; - considerato che, alla luce delle verifiche documentate nelle citate relazioni del 3 agosto 2015, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato dal presente provvedimento, le società U.C. Albinoleffe S.r.l. e Pordenone Calcio S.r.l. hanno soddisfatto tutti i requisiti all’uopo prescritti; - tenuto conto che le predette società risultano inserite nella graduatoria predisposta sulla base delle disposizioni e dei criteri di ripescaggio emanati dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 327/A del 30 giugno 2015; - visto l’art. 27 dello Statuto federale d e l i b e r a di concedere alla società U.C. Albinoleffe S.r.l. e Pordenone Calcio S.r.l., la Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2015/2016 e di integrare con le medesime società l’organico di detto Campionato. Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 62 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, pubblicato con il Comunicato Ufficiale della FIGC n. 280/A del 26 maggio 2015.
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