FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/A del 10/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESSERATI AGS NOCERINA SRL
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 12/A del 10/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESSERATI AGS NOCERINA SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 13-14 adottato nei confronti dei Sigg.ri Gaetano CARRIERI, Giovanni CAVALLARO, Ciro DE FRANCO, Claudio DE ROSA, Lorenzo DEL PRETE, Liberato FILOSA, Carmine GAETA, Alessandro NIGRO, Roberto PALUMBO, Francesco RIPA, Luiz Gabriel Filho SACILOTTO, Mario TERRACCIANO, Pietro TERRACCIANO, Salvatore VICARI, tutti tesserati della società A.S.G. NOCERINA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Gaetano CARRIERI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2010/2011 compensi in nero per euro 18.600,00 di cui euro 5.200,00 dalla P.M.CO. S.R.L. ed euro 13.400,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Giovanni CAVALLARO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 177.605,00 di cui euro 42.140,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 96.260,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., euro 17.000,00 dalla EURO BIT S.R.L. ed euro 13.705,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Ciro DE FRANCO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 compensi in nero per euro 7.300,00 di cui euro 4.000,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 1.500,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L. ed euro 1.800,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Claudio DE ROSA, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 30.250,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Lorenzo DEL PRETE, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2011/2012 compensi in nero per euro 3.600,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Liberato FILOSA per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 37.460,00 di cui euro 34.110,00 dalla P.M.CO. S.R.L. ed euro 3.350,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Carmine GAETA, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 63.625,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Alessandro NIGRO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 33.090,00 di cui euro 9.740,00 dalla P.M.CO. S.R.L., euro 1.500,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., euro 18.700,00 dalla EUROBIT S.R.L. ed euro 3.150,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, tutte società direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Roberto PALUMBO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 52.000,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Francesco RIPA, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 26.800,00 di cui euro 16.800,00 dalla P.M.CO. S.R.L., ed euro 10.000,00 dalla EURO BIT S.R.L., società entrambe direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Luiz Gabriel Filho SACILOTTO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2011/2012 compensi in nero per euro 7.200,00 dalla PAVIMENTAZIONE S.A.S. DI SERPE LUCIA, società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Mario TERRACCIANO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 47.700,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Pietro TERRACCIANO, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nelle stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 compensi in nero per euro 7.007,00 di cui euro 6.000,00 dalla P.M.CO. S.R.L. ed euro 1.007,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società entrambe direttamente riconducibili ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; Salvatore VICARI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, percepito, quale calciatore tesserato per l’A.G.S. NOCERINA S.R.L., nella stagione sportiva 2009/2010 compensi in nero per euro 25.100,00 dalla TRADING COMPANY 2 S.R.L., società direttamente riconducibile ai Sigg.ri Giovanni CITARELLA e Christian CITARELLA, nonché a Alfonso FAIELLA, che all’epoca dei fatti hanno ricoperto la carica di Amministratore unico e legale rappresentante della società A.G.S. NOCERINA S.R.L.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Gaetano CARRIERI, Giovanni CAVALLARO, Ciro DE FRANCO, Claudio DE ROSA, Lorenzo DEL PRETE, Liberato FILOSA, Carmine GAETA, Alessandro NIGRO, Roberto PALUMBO, Francesco RIPA, Luiz Gabriel Filho SACILOTTO, Mario TERRACCIANO, Pietro TERRACCIANO e Salvatore VICARI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Gaetano CARRIERI, di 5 mesi di squalifica e di euro 50.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giovanni CAVALLARO, 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Ciro DE FRANCO, di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Claudio DE ROSA, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Lorenzo DEL PRETE, di 20 giorni di squalifica e di euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Liberato FILOSA, di 6 giornate di squalifica e di euro 4.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Carmine GAETA, di 3 giornate di squalifica e di euro 6.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Alessandro NIGRO, di 2 mesi di squalifica e di euro 10.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Roberto PALUMBO, di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Francesco RIPA, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. SACILOTTO Luiz Gabriel Filho, di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Mario TERRACCIANO, di 1 giornata di squalifica e di euro 1.333,00 di ammenda nei confronti del Sig. Pietro TERRACCIANO, di 2 giornate di squalifica e di euro 2.666,00 di ammenda nei confronti del Sig. Salvatore VICARI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
