FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 14/A del 10/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESSERATI PESCINA e SAVINO agente

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 14/A del 10/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESSERATI PESCINA e SAVINO agente Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1263 pf 12-13 adottato nei confronti dei Sigg.ri Dario BETTINI, Stefano DI BERARDINO, Fabio FERRARESI, Cosimo Damiano LABORAGINE, Morris MOLINARI, Mario REBECCHI, tutti tesserati della società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L., e del Sig. Gabriele SAVINO, in qualità di Agente di Calciatori, avente ad oggetto la seguente condotta: Dario BETTINI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 60.000,00 non previsto nel contratto stipulato con il Sig. Sabatino STORNELLI e depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha ricevuto un assegno del medesimo importo tratto sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI; Stefano DI BERARDINO per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 37.500,00 non previsto nel contratto depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha ricevuto tre assegni dell’importo di euro 12.500,00 ciascuno, tratti sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI; Fabio FERRARESI, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 40.000,00 non previsto nel contratto depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha ricevuto un assegno del medesimo importo, tratto sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI; Cosimo Damiano LABORAGINE, per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 49.600,00 non previsto nel contratto depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha ricevuto quattro assegni di cui uno dell’importo di euro 10.000,00, due di euro 5.000,00 ciascuno ed uno di euro 4.600,00, tratti sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI; Morris MOLINARI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 50.000,00 non previsto nel contratto stipulato con il Sig. Sabatino STORNELLI e depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha ricevuto un assegno del medesimo importo tratto sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI; Mario REBECCHI per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) con riferimento all’art. 94, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, commi 2 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, pattuito, quale calciatore tesserato per la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. nella stagione sportiva 2009/2010, un compenso di euro 25.000,00 non previsto nel contratto stipulato con il Sig. Sabatino STORNELLI e depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per il quale ha ricevuto tre assegni di cui due dell’importo di euro 8.000,00 ciascuno ed uno di euro 9.000,00, tratti sul conto corrente personale del Sig. Renato ANGELONI, e per aver, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), in relazione all’art.13 del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per non essersi assicurato che nel contratto da lui sottoscritto con la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. in data 21.7.2009 fosse indicato il nome dell’Agente Gabriele SAVINO, della cui opera ha dichiarato di essersi avvalso nella stipula del contratto stesso; Gabriele SAVINO per non essersi assicurato, in violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell’art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) e dell’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti, quale Agente di Calciatori, che il proprio nome fosse indicato nel contratto sottoscritto in data 21.7.2009 tra la società PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. e il calciatore Mario REBECCHI, i cui interessi erano stati da lui curati; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sigg. Dario BETTINI, Stefano DI BERARDINO, Fabio FERRARESI, Cosimo Damiano LABORAGINE, Morris MOLINARI, Mario REBECCHI, Gabriele SAVINO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 mesi di squalifica e di euro 4.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Dario BETTINI, di 40 giorni di squalifica e di euro 2.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Stefano DI BERARDINO, di 40 giorni di squalifica e di euro 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Fabio FERRARESI, di 30 giorni di inibizione e di euro 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Cosimo Damiano LABORAGINE, di 40 giorni di squalifica e di euro 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Morris MOLINARI, di 40 giorni di inibizione e di euro 2.400,00 di ammenda nei confronti del Sig. Mario REBECCHI, di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Gabriele SAVINO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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