FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 16/A del 10/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GAETANO CARRIERI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 16/A del 10/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GAETANO CARRIERI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488pf 12-13 adottato nei confronti del Sig. Gaetano CARRIERI, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la società Torino e con la società Varese, attualmente tesserato con la società Cosenza Calcio S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Gaetano CARRIERI in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1, comma 1, del C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’articolo 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.04.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Leonardo Giusti, in occasione del contratto stipulato con la società Torino in data 05.08.2010, così concorrendo a determinare una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Giusti rappresentasse, in forza di rituale mandato conferitogli, anche la società Torino, controparte contrattuale nella medesima operazione; e in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1, comma 1, del C.G.S., all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’articolo 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’08.04.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso di fatto dell’opera professionale dell’agente Leonardo Giusti, in occasione del contratto stipulato con la società Varese in data 01.07.2011, così concorrendo a determinare una situazione di conflitto di interessi derivante dal fatto che l’agente Giusti rappresentasse, in forza di rituale mandato conferitogli, anche la società Varese, controparte contrattuale nella medesima operazione vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano CARRIERI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica nei confronti del Sig. Gaetano CARRIERI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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