FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 19A del 14/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CABRERA – CORTESE – REGINATO – ZANNONI – AS S CROCE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 19A del 14/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CABRERA - CORTESE - REGINATO - ZANNONI - AS S CROCE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1101 pf 13-14 adottato nei confronti del Sig. Nahuel CABRERA, tesserato per la Società ASD SANTA CROCE, del Sig. Matteo CORTESE, tesserato per la Società ASD SANTA CROCE, del Sig. Luca REGIANTO, tesserato per la Società ASD SANTA CROCE, del Sig. Nicola ZANNONI, tesserato per la Società ASD SANTA CROCE e della società ASD SANTA CROCE, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. Nahuel CABRERA per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato vita ad una iniziativa, peraltro pubblicizzata mediante fotografie postate sul social network “Facebook”, allo scopo di denigrare con espressioni offensive la Società ASD Marsan; Sig. Matteo CORTESE per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato vita ad una iniziativa, peraltro pubblicizzata mediante fotografie postate sul social network “Facebook”, allo scopo di denigrare con espressioni offensive la Società ASD Marsan; Sig. Luca REGINATO per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato vita ad una iniziativa, peraltro pubblicizzata mediante fotografie postate sul social network “Facebook”, allo scopo di denigrare con espressioni offensive la Società ASD Marsan; Sig. Nicola ZANNONI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato vita ad una iniziativa, peraltro pubblicizzata mediante fotografie postate sul social network “Facebook”, allo scopo di denigrare con espressioni offensive la Società ASD Marsan; società ASD SANTA CROCE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati ai propri calciatori tesserati; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nahuel CABRERA, dal Sig. Matteo CORTESE, dal Sig. Luca REGINATO, dal Sig. Nicola ZANNONI e dal Sig. Fabio BRUNELLO, quest’ultimo in qualità di Presidente pro tempore della Società ASD SANTA CROCE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 2 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 20 giorni di squalifica per il Sig. Nahuel CABRERA, 20 giorni di squalifica per il Sig. Matteo CORTESE, 20 giorni di squalifica per il Sig. Luca REGINATO, 20 giorni di squalifica per il Sig. Nicola ZANNONI e € 200,00 di ammenda per la Società ASD SANTA CROCE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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