FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 70A del 28/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CASSINGENA-MARGIOTTA-VICENZA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 70A del 28/07/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CASSINGENA-MARGIOTTA-VICENZA
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 350 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Dario CASSINGENA, Amministratore Delegato con poteri di rappresentanza della società VICENZA CALCIO S.P.A., Antonio MANDATO, Responsabile del Settore Giovanile della società VICENZA CALCIO S.P.A., Massimo MARGIOTTA, Responsabile Tecnico Attività Agonistica del Settore Giovanile della società VICENZA CALCIO S.P.A., Mauro CARRETTA, Allenatore della squadra Giovanissimi Nazionali della società VICENZA CALCIO S.P.A. e della società VICENZA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Dario CASSINGENA per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 10, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. e degli artt. 7 e 16 dello Statuto Federale in relazione ai principi della “Carta dei Diritti dei Bambini” - Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20.11.1989 e della “Carta dei Diritti dei ragazzi allo Sport” - Ginevra 1992, richiamati nei Principi Fondamentali del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015, formulato in data 19.9.2014 istanza di deroga al Presidente Federale relativa al tesseramento del giovane calciatore Domenico RANALLETTA nato ad Avezzano l’11.4.2000, omettendo successivamente alla sottoscrizione della variazione di tesseramento del 9.9.2014 di garantire un adeguato sostegno e assistenza nella cura del tempo libero e nella formazione scolastica nel periodo in cui lo stesso ha soggiornato a Vicenza, venendo meno al ruolo di garante per quanto riguarda la crescita culturale e sociale del ragazzo sottratto al proprio nucleo familiare in ragione del predetto tesseramento, atteso il mancato esercizio di ogni forma di controllo sulla condizione scolastica ed educativa del ragazzo; Antonio MANDATO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 10, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 40, comma 3 e 3 bis, delle N.O.I.F. e degli artt. 7 e 16 dello Statuto Federale, sottoscritto la variazione di tesseramento del 9.9.2014 del giovane calciatore Domenico RANALLETTA nato ad Avezzano l’11.4.2000, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrente il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Veneto da almeno sei mesi prima dell’operato tesseramento, senza aver richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. nonché per aver, in violazione degli art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico per aver sottoposto il predetto giovane calciatore ai provini che si sono svolti a partire dal 19.8.2014 a tutto il 8.10.2014 sia presso la località di Andalo sia successivamente presso il Centro Sportivo di Isola Vicentina sede della società VICENZA CALCIO S.P.A., senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione; Massimo MARGIOTTA per aver, in violazione dell’art. art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, sottoposto il giovane calciatore Domenico RANALLETTA nato ad Avezzano l’11.4.2000 ai provini che si sono svolti a partire dal 19.8.2014 a tutto il 8.10.2014 sia presso la località di Andalo sia successivamente presso il Centro Sportivo di Isola Vicentina sede della società VICENZA CALCIO S.P.A., senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione nonché per aver, in violazione dell’art. art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 7.8 lett. b) del C.U. N. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015, organizzato nel mese di dicembre 2014 a Vicenza una gara amichevole tra la formazione giovanile del CELANO F.C. MARZICA S.R.L. (anni 2000/2001) e una formazione giovanile della società VICENZA CALCIO S.P.A., in assenza della preventiva autorizzazione del Comitato Regionale o Delegazione territoriale competente; Mauro CARRETTA per aver, in violazione degli art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. N. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015 (art. 3.6), sottoposto il predetto giovane calciatore ai provini che si sono svolti a partire dal 19.8.2014 a tutto il 8.10.2014 sia presso la località di Andalo sia successivamente presso il Centro Sportivo di Isola Vicentina sede della società VICENZA CALCIO S.P.A., senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione; società VICENZA CALCIO S.P.A. per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Antonio MANDATO, Massimo MARGIOTTA, Mauro CARRETTA e Dario CASSINGENA in proprio e nell’interesse della società VICENZA CALCIO S.P.A., in qualità di legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 mesi e 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Dario CASSINGENA, di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Antonio MANDATO, di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Massimo MARGIOTTA, di 40 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Mauro CARRETTA e di euro 5.000,00 di ammenda nei confronti della società VICENZA CALCIO S.P.A. Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
