FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 100/A del 13/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:BELLOMIA – FAUCI – PESTRICHELLA – BAREGGIO SAN MARTINO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 100/A del 13/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:BELLOMIA - FAUCI - PESTRICHELLA - BAREGGIO SAN MARTINO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 166 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sig.ri IVAN BELLOMIA calciatore tesserato per la società A.S. VILLAPIZZONE C.D.A., PIETRO FAUCI dirigente della società A.C.D. BAREGGIO SAN MARTINO, RAFFAELE PESTRICHELLA dirigente della società A.C.D. BAREGGIO SAN MARTINO e della società A.C.D. BAREGGIO SAN MARTINO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. IVAN BELLOMIA per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, partecipato alle gare A.C.D. Bareggio San Martino – A.C.D. Sedriano del 09/09/2014 (valevole per la Coppa Lombardia – Cat. Juniores) e A.C.D. Sedriano - A.C.D. Bareggio San Martino del 20/09/2014 (valevole per il campionato Juniores Regionale) nelle fila della società A.C.D. Bareggio San Martino in posizione irregolare perché privo del necessario titolo; Sig. PIETRO FAUCI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 delle N.O.I.F. e 10, commi 4 e 6, del C.G.S., sottoscritto le distinte di gara in occasione delle partite A.C.D. Bareggio San Martino – A.C.D. Sedriano del 09/09/2014 (valevole per la Coppa Lombardia – Cat. Juniores) e A.C.D. Sedriano - A.C.D. Bareggio San Martino del 20/09/2014 (valevole per il campionato Juniores Regionale), nelle quali dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore IVAN BELLOMIA non ne avesse titolo perché tesserato con la società VILLAPINZONE; Sig. RAFFAELE PESTRICHELLA per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 delle N.O.I.F. e 10, commi 4 e 6, del C.G.S., sottoscritto le distinte di gara in occasione delle partite A.C.D. Bareggio San Martino – A.C.D. Sedriano del 09/09/2014 (valevole per la Coppa Lombardia – Cat. Juniores) e A.C.D. Sedriano - A.C.D. Bareggio San Martino del 20/09/2014 (valevole per il campionato Juniores Regionale), nelle quali dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore IVAN BELLOMIA non ne avesse titolo perché tesserato con la società VILLAPINZONE; società A.C.D. BAREGGIO SAN MARTINO, a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. IVAN BELLOMIA, dal Sig. PIETRO FAUCI, dal Sig. RAFFAELE PESTRICHELLA e dal Sig. VINCENZINO PIGLIAFREDDO, quest’ultimo in qualità di Presidente della Società A.C.D. BAREGGIO SAN MARTINO; 2 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 giornate di squalifica in Gare Ufficiali per il Sig. IVAN BELLOMIA; 40 giorni di inibizione per il Sig. PIETRO FAUCI; 40 giorni di inibizione per il Sig. RAFFAELE PESTRICHELLA; e 1 punto di penalizzazione in classifica per la Società A.C.D. BAREGGIO SAN MARTINO più € 400,00 di ammenda; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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