FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 102/A del 14/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BIANCHI – LUCANTONI – MARTINO – ASD POPOLI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 102/A del 14/08/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BIANCHI - LUCANTONI - MARTINO - ASD POPOLI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 812 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sig.ri ANGELO BIANCHI, Presidente della A.S.D. POPOLI CALCIO, FERNANDO LUCANTONI, allenatore di base della A.S.D. POPOLI CALCIO, TONINO MARTINO, Dirigente accompagnatore della A.S.D. POPOLI CALCIO e della società stessa A.S.D. POPOLI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: Sig. ANGELO BIANCHI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art 38, comma 1 delle N.O.I.F., e all’art 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, impegnato come allenatore della A.S.D. POPOLI CALCIO il Sig. FERNANDO LUCANTONI in assenza del tesseramento dall’inizio della stagione fino al 9 dicembre 2014 e per aver consentito che, nella stagione sportiva 2014/2015, il ruolo di allenatore venisse di fatto esercitato, in occasione degli allenamenti infrasettimanali e delle partite di campionato, dal sig. TONINO MARTINO, soggetto privo della necessaria abilitazione e tesserato per la società come Dirigente accompagnatore; Sig. FERNANDO LUCANTONI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 36, commi 1 e 3, e 38, comma 1 delle N.O.I.F. e all’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, di fatto assunto, nel corso della stagione sportiva 2014/2015, ancor prima del tesseramento, il ruolo di allenatore della A.S.D. POPOLI CALCIO, figurando in tale veste in distinta e per aver, successivamente alla regolazione della propria posizione intervenuta il 9 dicembre 2014, consentito al Sig. TONINO MARTINO, soggetto privo della prescritta abilitazione e figurante nell’organigramma societario quale Dirigente accompagnatore, di occuparsi, in sua vece, della conduzione tecnica della A.S.D. POPOLI CALCIO; Sig. TONINO MARTINO per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, di fatto assunto, nella stagione sportiva 2014/2015, in assenza di relativa abilitazione e in costanza di tesseramento quale Dirigente accompagnatore, il ruolo di allenatore della A.S.D. POPOLI CALCIO, durante gli allenamenti e le partite di campionato, alle quali, stando alle distinte di gara, presenziava in veste di Dirigente accompagnatore; società A.S.D. POPOLI CALCIO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l’operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ANGELO BIANCHI in proprio e nell’interesse della A.S.D. POPOLI CALCIO in qualità di Presidente e legale rappresentante, dal Sig. FERNANDO LUCANTONI, allenatore di base della A.S.D. POPOLI CALCIO e dal Sig. TONINO MARTINO, Dirigente accompagnatore della A.S.D. POPOLI CALCIO; 2 − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione per il Sig. ANGELO BIANCHI, 2 mesi di squalifica per il sig. FERNANDO LUCANTONI, 4 mesi di inibizione per il Sig. TONINO MARTINO e € 334,00 di ammenda per la società A.S.D. POPOLI CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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