FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 126/A del 03/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESSERATI US TRIESTINA CALCIO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 126/A del 03/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESSERATI US TRIESTINA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 662 pf 11-12 adottato nei confronti dei Sigg.ri ENZO FERRARI, membro del Consiglio di Amministrazione dal 26 novembre 2011 e Amministratore Delegato della società U.S. Triestina Calcio dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2011, ANTONINO ENRICO MARIA CARNELUTTI, membro del Consiglio di Amministrazione dal 26 novembre 2009 e Vice Presidente della U.S. Triestina dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2011, RAFFAELE ANTONIO BRUNO, membro del Consiglio di Amministrazione dal 26 novembre 2009 e Vice Presidente della U.S. Triestina Calcio dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2011, STEFANO STERN, membro del Consiglio di Amministrazione della U.S. Triestina Calcio dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2010, FRANCESCO LUIGI CARNELUTTI, membro del Consiglio di Amministrazione della U.S. Triestina Calcio dal 26 novembre 2009 al 2 settembre 2011, PAOLO DOMENICO ACERBIS, RICCARDO GIANNI ALLEGRETTI, ANDERSON RODNEY DE OLIVEIRA, DAVID DEI, LUIGI ANDREA DELLA ROCCA, GIORGIO GORGONE, PABLO LOURO GRANOCHE, ANDREA MILANI, MAURO MINELLI, MARTIN PETRAS, NICOLA PRINCIVALLI, FEDERICO RIZZI, ALESSANDRO SGRIGNA, EMILIANO TESTINI, ILDEFONSO LIMA SOLA, JAROSLAV SEDIVEC, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società U.S. TRIESTINA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: ENZO FERRARI per aver, in violazione degli art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; ANTONINO ENRICO MARIA CARNELUTTI per aver, in violazione degli art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; RAFFAELE ANTONIO BRUNO per aver, in violazione degli art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; STEFANO STERN per aver, in violazione degli art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; FRANCESCO LUIGI CARNELUTTI per aver, in violazione degli art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; PAOLO DOMENICO ACERBIS per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; RICCARDO GIANNNI ALLEGRETTI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) e b) delle N.O.I.F., pattuito verbalmente, al momento della stipula del contratto economico con la società, un premio salvezza, e di aver poi stipulato il relativo accordo formale in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, e percepito una “speciale gratificazione” pari a € 50.000,00 in aggiunta al contratto economico depositato il Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasti con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; ANDERSON RODNEY DE OLIVEIRA per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; DAVID DEI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a 5.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato il Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; LUIGI ANDREA DELLA ROCCA per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito verbalmente al momento della stipula del contratto economico incremento del compenso e di aver poi stipulato il relativo accordo formale in data 3 giugno 2008 con il presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, per una “speciale gratificazione” pari a 7.500,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; GIORGIO GORGONE per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito la corresponsione di un premio pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; PABLO LOURO GRANOCHE per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) e b) delle N.O.I.F., pattuito verbalmente al momento della stipula del contratto economico con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, un premio e di aver percepito la somma di 25.000,00 € con bonifico in data 30 giugno 2008 in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; ANDREA MILANI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito la corresponsione di un premio pari a 5.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato il Lega, accoro che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; MAURO MINELLI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; MARTIN PETRAS per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito verbalmente al momento della stipula del contratto economico con la società un premio salvezza e di aver poi stipulato il relativo accordo formale in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, e percepito una “speciale gratificazione” pari a € 15.000,00, in aggiunta al contratto economico depositato il Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; NICOLA PRINCIVALLI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a 10.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; FEDERICO RIZZI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a 5.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; ALESSANDRO SGRIGNA per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito la corresponsione di un premio pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; EMILIANO TESTINI per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito la corresponsione di un premio pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; ILDEFONSO LIMA SOLA per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a 15.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; JAROSLAV SEDIVEC per aver, in violazione all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 8, commi 2 e 11 del C.G.S. e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle N.O.I.F., pattuito in data 3 giugno 2008 con il Presidente della società, Sig. Stefano Mario FANTINEL, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a 25.000,00 €, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulata dai Sigg.ri Enzo FERRARI, Antonino Enrico Maria CARNELUTTI, Raffaele Antonio BRUNO, Stefano STERN, Francesco Luigi CARNELUTTI, Paolo Domenico ACERBIS, Riccardo Gianni ALLEGRETTI, Anderson Rodney DE OLIVEIRA, David DEI rappresentato dall’Avv. Eduardo Chiacchio, Luigi Andrea DELLA ROCCA, Giorgio GORGONE rappresentato dall’Avv. Paolo Rodella, Pablo Louro GRANOCHE rappresentato dall’Avv. Annalisa Roseti, Andrea MILANI, Mauro MINELLI rappresentato dall’Avv. Stefano Bosio, Martin PETRAS rappresentato dall’Avv. Sara Agostini, Nicola PRINCIVALLI, Federico RIZZI, Alessandro SGRIGNA, Emiliano TESTINI rappresentato dall’Avv. Salvatore Scarfone, Ildefonso LIMA SOLA rappresentato dall’Avv. Sara Agostini, Jaroslav SEDIVEC; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 anni di inibizione e € 6.000,00 di multa per il Sig. Enzo FERRARI, 12 mesi di inibizione temporanea a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. per il Sig. Antonino Enrico Maria CARNELUTTI, 12 mesi di inibizione per il Sig. Antonio BRUNO, 6 mesi di inibizione per il Sig. Stefano STERN, 8 mesi di inibizione temporanea a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. per il Sig. Francesco Luigi CARNELUTTI, 20 giorni di inibizione a decorrere dal futuro tesseramento e € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Paolo Domenico ACERBIS, 2 giornate di squalifica e € 4.000,00 di ammenda per il Sig. Riccardo Gianni ALLEGRETTI, 2 giornate di squalifica e € 1.500,00 di ammenda per il Sig. Anderson Rodney DE OLIVEIRA, 2 giornate di squalifica per il Sig. David DEI, 2 giornate di squalifica e € 750,00 di ammenda per il Sig. Luigi Andrea DELLA ROCCA, 2 giornate di squalifica e € 1.500,00 di ammenda per il Sig. Giorgio GORGONE, 1 gara ufficiale di squalifica e € 7.000,00 di ammenda per il Sig. Pablo Louro GRANOCHE, 2 giornate di squalifica e € 300,00 di ammenda per il Sig. Andrea MILANI, 3 giornate di squalifica e € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Mauro MINELLI, 2 giornate di squalifica e € 800,00 di ammenda per il Sig. Martin PETRAS, 15 giorni di squalifica e € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Nicola PRINCIVALLI, 2 giornate di squalifica e € 300,00 di ammenda per il Sig. Federico RIZZI, 1 giornata di squalifica e € 3.500,00 di ammenda per il Sig. Alessandro SGRIGNA, 20 giorni di inibizione dal futuro tesseramento e € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Emiliano TESTINI, 2 giornate di squalifica e € 1.500,00 di ammenda per il Sig. Ildefonso LIMA SOLA e 2 giornate di squalifica e € 2.000,00 di ammenda per il Sig. Jaroslav SEDIVEC; Si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
