FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 133/A del 07/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CINACCHIO-SCSAVOSSO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 133/A del 07/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CINACCHIO-SCSAVOSSO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 527 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Cristiano CINACCHIO, Amministratore Delegato del C.S. AVOSSO, e della società C.S. AVOSSO, avente ad oggetto la seguente condotta: Cristiano CINACCHIO per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, inviato al CRA-AIA di Genova e alla F.I.G.C.-Delegazione Provinciale Genova una nota, datata 14 dicembre 2014, contenente espressioni gravemente offensive nei confronti della classe arbitrale e dell’arbitro della gara Avosso-Atletici Genova del 13.12.2014-III cat.-Sig. Enrico Viotti della sez. AIA di Genova; C.S. AVOSSO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristiano CINACCHIO nell’interesse proprio e della società C.S. AVOSSO, in qualità di rappresentante con delega alla firma; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Cristiano CINACCHIO e di euro 200,00 di ammenda nei confronti della società C.S. AVOSSO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
