FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 135/A del 07/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DEPASQUALE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 135/A del 07/09/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DEPASQUALE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 196 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE, Presidente Onorario della società A.C. MONTICHIARI S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, ed in particolare per avere ideato e posto in essere in concorso con la Sig.ra Luigina Cappiello l’artificiosa retrodatazione delle dimissioni da amministratore unico della stessa Cappiello ad una data antecedente la sottoscrizione di un documento attestante il riconoscimento di un debito nei confronti della società che aveva provveduto alla fornitura dei materiali sportivi alla A.C. Montichiari S.p.A. per la stagione sportiva 2011/12 e ciò sia al fine di rendere fittiziamente nullo il riconoscimento del debito nei confronti C.S.D. Asola S.r.l. sottoscritto dalla Cappiello sia per non aggravare il passivo della A.C. Montichiari S.p.A., successivamente dichiarata fallita; e per aver dichiarato non veridicamente che il credito della C.S.D. Asola S.r.l. si sarebbe basato su false fatture emesse nel settembre 2011 e marzo 2012, e che tale operazione sarebbe stata posta in essere dal Sig. Marco Piazza, amministratore della C.S.D. Asola S.r.l. con la complicità della Sig.ra Luigina Cappiello, quando peraltro costei non rivestiva più la carica di amministratore unico della A.C. Montichiari S.p.A.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Francesco Carmine Antonio DEPASQUALE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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