FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 178/A del 28/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TRIMARCHI – CS MESSINA SUD ASD
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 178/A del 28/10/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TRIMARCHI - CS MESSINA SUD ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 921 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Letterio TRIMARCHI, Presidente della C.S. MESSINA SUD A.S.D., e della società C.S. MESSINA SUD A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta: Letterio TRIMARCHI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 2, lett. B), punto b7) del C.U. n.° 1 del S.G.S., stagione sportiva 2014/2015, per non aver utilizzato, in occasione delle gare di campionato regionale giovanissimi, stagione sportiva 2014/2015, GIARDINI NAXOS – MESSINA SUD del 28/09/2014, MESSINA SUD – JUNIOR CLUB CURCURACI del 04/10/2014 e CATANIA SAN PIO X – MESSINA SUD del 12/10/2014, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014/2015 C.S. MESSINA SUD A.S.D., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Letterio TRIMARCHI nell’interesse proprio e della società C.S. MESSINA SUD A.S.D., in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione di mesi 2 per il Sig. Letterio TRIMARCHI e di 2 punti di penalizzazione in classifica nel campionato Giovanissimi regionali per la stagione sportiva 2015/2016 ed euro 200,00 di ammenda per la società C.S. MESSINA SUD A.S.D.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
