FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 187/A del 09/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:SCRIVANO – ASD BALESTRATE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 187/A del 09/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:SCRIVANO – ASD BALESTRATE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 670 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. Cosimo SCRIVANO, Presidente e legale rappresentante della società ASD BALESTRATE e della società ASD BALESTRATE, avente ad oggetto la seguente condotta: Cosimo SCRIVANO, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo C.G.S.) e 19, comma 2, lettera c), del C.G.S., per aver sostato nel terreno di giuoco durante la gara del 16.02.2014 “ Nubia Libertas- Balestrate” sine causa, pur sapendo di essere inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla FIGC sino al 30.06.2016, in esecuzione della sanzione disciplinare deliberata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia in data 02.11.2012; ASD BALESTRATE, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cosimo SCRIVANO e dalla società ASD BALESTRATE in persona del Presidente pro tempore; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione di mesi 4 per il Sig. Cosimo SCRIVANO e di € 400,00 di ammenda per la società ASD BALESTRATE. si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
