F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RUOTOLO GENNARO SEGUITO GARA SANGIOVANNESE 1927/VALDINIEVOLE MONTECATINI DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CSA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RUOTOLO GENNARO SEGUITO GARA SANGIOVANNESE 1927/VALDINIEVOLE MONTECATINI DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)
Il Giudice Sportivo presso presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 17.9.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornata effettive di gara al sig. Ruotolo Gennaro. Tale decisione è stata assunta perchè, durante l’incontro Sangiovannese 1927/Valdinievole Montecatini del 16.9.2015, il Ruotolo, allenatore della società Sangiovannese, usciva dall’area tecnica, protestando nei confronti dell’Arbitro rivolgendogli a voce alta espressioni gravemente irriguardose, veniva allontanato. Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Sangiovannese 1927 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 18.9.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 23.9.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sangiovannese 1927 di San Giovanni Valdarno (Arezzo) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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