F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Valerio DESIDERI / ASD TAVOLA CALCIO 1924 (35/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Valerio DESIDERI / ASD TAVOLA CALCIO 1924 (35/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI Con ricorso del 22/09/2014, all'allenatore dilettante Valerio DESIDERI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.LG.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924 il pagamento di € 5.000,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nei ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 10/09/2013, di cui ha allegato copia, regolarmente sottoscritto dalle parti, la A.S.D. Tavola Calcio 1924, partecipante al Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Toscana della Lnd, si era impegnata a corrispondergli, per la conduzione tecnica della prima squadra, stagione sportiva 2013/2014, un compenso annuo di €. 5.000,00, da pagarsi in n. 10 (dieci) rate di € 500,00 cadauna, con scadenze nei mesi di settembre, ottobre, novembre, e dicembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014. L'allenatore ha, altresì, allegato al ricorso la richiesta emissione tessera di tecnico del 10/09/2013, la lettera contenente la risoluzione del contratto, datata 7/01/2014, a firma del Presidente della società Tavola Calcio 1924 e la lettera di contestazione delle motivazioni dell'esonero nonché il sollecito di pagamento delle sue spettanze, così come indicato in contratto. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 27/10/2014, ha invitato la società A.S.D. Tavola Calcio 1924 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La A.S.D. Tavola Calcio 1924, con raccomandata del 7/11/2014, per il tramite di legale di fiducia, ha contro dedotto sostenendo che in data 24/10/2013, il Giudice Sportivo Regionale Toscana della Lnd, di cui ha allegato copia, ha emesso nei confronti dell'allenatore Desideri un provvedimento disciplinare con cui lo stesso veniva squalificato fino all’8.12.2013 per proteste e frase offensiva rivolta al Direttore di gara. Tale squalifica ha determinato all'interno della Società e della squadra da lui allenata una ampia discussione ritenendo il fatto diseducativo ed in contrasto con lo spirito e valori di sport che contraddistingue la stessa Società. La lunga squalifica ha, altresì, determinato anche un danno economico costringendo la Società a reperire altro tecnico per fronteggiare il momento creatosi. Per questi motivi la Società decideva di esonerare il sig. Desideri Valerio. L'allenatore, a seguito del provvedimento di esonero "manifestava sulla sua pagina del social network facebook un comportamento particolarmente offensivo e aggressivo riguardo al rapporto di collaborazione con la ASD Tavola Calcio 1924". Tuttavia, alla data del 03/01/2014, il sig. Desideri aveva regolarmente ricevuto compensi economici spettanti, nonostante l'inattività lavorativa causa dalla squalifica e i dissidi interni che aveva creato con i suoi atteggiamenti, così come pattuito dall'accordo economico, per il complessivo valore di € 2.000,00; In particolare, l’allenatore ricevette € 670,00 con assegno n. 9850188811, a fronte dell'attività fino a1 01/09/2013, assegno di € 670,00 per l’attività fino al 28/11/2013, ed un bonifico bancario di € 660,00 in data 03/01/2014. Di detti importi sono stati allegati copia di matrice di assegni e di bonifico bancario. In data 18/11/2014, il ricorrente Desideri Valerio, a mezzo del suo legale, ha fatto pervenire le controdeduzioni, regolarmente sottoscritte dallo stesso, circa le osservazioni della società nelle quali ha giustificato la sua espulsione per grande attaccamento "ai colori della maglia", "della concitazione agonistica, della rabbia per un provvedimento che lo stesso aveva reputato ingiusto rispetto al concreto svolgimento della gara sportiva". Circa i messaggi sul sociale network, dagli stessi si evince una grande stima e affetto da parte della tifoseria, di altri allenatori e di giocatori che ha allenato, tutti unanimi nel giudicarlo persona seria e profondamente attaccata ai colori sociali della propria squadra. Insiste affinché venga accolto il suo ricorso per la complessiva somma di € 3.000,00 quale somma residua sulla complessiva somma stabilita in contratto, oltre agli interessi di mora e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale in data 24/04/2015, ha chiesto al Comitato Regionale Toscana della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso fra le parti, così come previsto dalla normativa federale. Il sopra citato Comitato, in data 29/04/2015, ha comunicato che l'accordo economico stipulato tra la società A.S.D. Tavolara Calcio 1924 e l'allenatore Desideri Valerio, per la stagione sportiva 2013/2014, é stato depositato presso i propri Uffici. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore dilettante Desideri Valerio é meritevole di parziale accoglimento. Al ricorrente Desideri Valerio spettano solo € 3.000,00, a fronte dei 5.000,00 richiesti in ricorso e derivanti dall'accordo economico sottoscritto dalle parti convenute il 10/09/2013, s.s. 2013/2014, in quanto la società ha fornito le prove di versamenti elargiti per un totale di € 2.000,00 e confermati anche dal ricorrente. Circa gli atteggiamenti negativi mostrati dall'allenatore ed evidenziati in questa sede dalla convenuta, gli stessi sarebbero dovuti essere segnalati agli Organi competenti della Federazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Pertanto, al ricorrente Desideri Valerio spettano € 3.000,00, a saldo del premio tesseramento, stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 25,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.025,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.S.D.Tavolara Calcio 1924 di corrispondere all'allenatore Desideri Valerio la somma di € 3.000,00,stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 25,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale€ 3.025,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it