F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Tarcisio CATANESE / ASD LICATA 1931 (58/45) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Tarcisio CATANESE / ASD LICATA 1931 (58/45) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS Con ricorso del 24 giugno 2014 presentato per il tramite dell'Avv. Marco Sabato, l’allenatore professionista 2° categoria A UEFA Tarcisio Catanese, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. LICATA 1931 partecipante al campionato nazionale dilettanti Serie D nella stagione sportiva 2013/2014 a decorrere dal 4 gennaio 2014 e fino al termine della stagione (30 giugno 2014). Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con regolare scrittura privata del 4 gennaio 2014, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un compenso globale annuo netto part ad € 8.000,00 da erogarsi in quattro rate mensili eguali dell'importo di € 2.000,00 ciascuna da pagarsi rispettivamente al 31 gennaio 2014, 28 febbraio 2014, 30 marzo 2014 e 30 aprile 2014. Il signor Catanese ha regolarmente prestato la sua attività di allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. Licata 1931 fino al termine della stagione sportiva 2013/2014. La A.S.D. Licata 1931, nonostante i reiterati solleciti di pagamento del signor Catanese, ha omesso di versare quanto pattuito. Con il ricorso in esame il signor Tarcisio Catanese ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Licata 1931 di corrispondergli l’importo di € 8.000,00 di cui al contratto regolarmente sottoscritto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date di maturazione dei crediti fino al soddisfo. Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 26 novembre 2014 non ritirata dalla Società e, pertanto, restituita al mittente per compiuta giacenza, ha invitato la A.S.D. Licata 1931 a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 22 maggio 2015 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 25 maggio 2015 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 24 gennaio 2014. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore Tarcisio Catanese ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra, e la A.S.D. Licata 1931 nulla ha controdedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Tarcisio Catanese e fa obbligo alla società A.S.D. Licata 1931 di corrispondere allo stesso la somma di € 8.000,00 (ottomila/00) relativa al saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 70,00. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto del termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it