F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA : all. Cosimo PORTALURI / A.S.D. A. TOMA MAGLIE (59/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA : all. Cosimo PORTALURI / A.S.D. A. TOMA MAGLIE (59/45) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Geronimo CARDIA Con ricorso del 27/10/2014 l'allenatore Cosimo Portaluri, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. A. Toma Maglie partecipante al campionato di Promozione Regionale, del Comitato Regionale Puglia nella stagione sportiva 2013/2014. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 05/09/2013, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 4.800,00 (Quattromilaottocento/00) da corrispondersi in otto rate di , € 600.00.00 (Seicento/00) ciascuna da erogarsi il giorno 30 dei mesi che vanno da settembre 2013 ad aprile 2014. Con il reclamo in esame il sig. Cosimo Portaluri, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. A. Toma Maglie di corrispondergli 1' importo di € 3.600.00 (tremilaseicento/00) in quanto dichiara di aver percepito il pagamento di euro 1.200,00 (milleduecento/00) relativo ai primi due ratei compresi nell'accordo. Sul predetto importo l’allenatore chiede anche g[i interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 26/11,12014 , ha invitato la A.S.D. A. Toma Maglie a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale Puglia, su richiesta del 22/05/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con Fax del 26/05/20-15 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 10/09/2013. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: - l’allenatore ha svolto la sua attività presenziando fino al 10/01/2014, giorno in cui gli veniva comunicato l'esonero dall'incarico concordato nell'accordo economico: - la A.S.D. A. Toma Maglie nulla ha ritenuto di contro dedurre; ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. A. Toma Maglie di corrispondere all’allenatore sig. Cosimo Portaluri la somma di € 3.60000 (tremilaseicento/00) relativa al saldo del residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 40,00 (quaranta/00). L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’ art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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