F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: Renzo DEJUSTO /SSD UNIONE TRIESTINA (62/45) ARBITRI: Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015
VERTENZA: Renzo DEJUSTO /SSD UNIONE TRIESTINA
(62/45)
ARBITRI: Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI
Con ricorso del 28.10.2014 il sig. Renzo DE JUSTO, nella sua qualità di allenatore Uefa terza categoria, iscritto nei ruoli dei preparatori dei portieri professionisti e altresì iscritto nei ruoli del
Settore Tecnico della F.I.G.C. (inviato con raccomandata anche alla società resistente e
regolarmente consegnata come da interrogazione online), adiva questo costituito Collegio Arbitrale e lamentava di essere stato assunto dalla Unione Triestina in qualità di preparatore dei portieri della
1^ squadra relativamente alla stagione sportiva 2013/14 come da accordo economico allegato.
Nel ricorso spiegava che il predetto accordo prevedeva la corresponsione dell'importo lordo di € 6.000,00 pagabili in 10 rate con scadenze fisse e di essere stato sollevato dall'incarico con
telegramma del 10.10.2013.
Alla data dell'esonero al ricorrente era stato corrisposto il compenso di € 600,00 e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di obbligare la Unione Triestina di pagare l'importo residuante pari ad € 5.400,00 oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 26.11.2014, ritirata dalla resistente in data 02.12.2014, provvedeva ad invitare la società Unione Triestina 2012 a fornire le proprie le deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 22.05.2015, trasmetteva comunicazione di risposta, in data 25.05.2015, in atti, nella quale
specificava che l'accordo economico tra le parti non era stato depositato.
La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre in merito e rimaneva del tutto silente.
Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento,
PQM
Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Unione Triestina di pagare al sig. Renzo DE JUSTO, nella sua qualità, la somma di € 5.400,00 quale saldo residue, del premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad € 50,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di € 5.450,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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