.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Fulvio BERTOLINI / A.S.D. ROTALIANA (66/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA: all. Fulvio BERTOLINI / A.S.D. ROTALIANA
(66/45)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA
Con ricorso del 31.10.2014, l’allenatore di Base Uefa B Fulvio Bertolini, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Rotaliana il pagamento della complessiva somma di € 3.309,60, di cui € 2.100,00 per premio di tesseramento ed € 1.209,60 per rimborso spese, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore Nel precisare che la A.S.D. Rotaliana si era impegnata a corrispondergli, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Provinciale Autonomo di Trento della Lnd, per la stagione sportiva 2013/2014, un compenso annuo di € 4.500,00, da pagarsi in due rate mensili, di cui la prima scadente al 31.12.2013 e la seconda scadente al 30.06.2014, oltre al rimborso delle spese di viaggi da pagarsi così come stabilito dalla legge. Il ricorrente ha comunicato, di aver percepito alla data del 02.12.2013, € 2.400,00. Il ricorrente ha allegato la copia dell’accordo tipo, sottoscritto dalle parti in data 02.08.2013, elenco dei giocatori presenti agli allenamenti e partite di campionato, lo lettera di esonero sottoscritta dal Presidente della società del 13.12.2013, con la quale viene ufficializzato l’esonero già comunicato verbalmente il 3.12.2013, la lettera con la quale il ricorrente ha richiesto le somme a credito per l'attività svolta, la lettera con la quale il dott. Franco Sebastiani, Presidente della A.S.D. Rotaliana, ha risposto a titolo personate alle richieste avanzate con la lettera del 10.07.2014. Con raccomandata del 9.12.2014, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.S.D. Rotaliana a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse. In risposta alla sopra citata raccomandata il Presidente della A.S.D. Rotaliana ha chiesto la copia del procedimento di reclamo prodotto dall'allenatore Bertolini Fulvio per la proposizione delle memorie difensive. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 18.12.2014, ha inviato gli atti relativi alla vertenza di che trattasi con 1'invito a riscontrarle entro otto giorni dalla data di ricezione; di ciò é stato messo al corrente anche il ricorrente Bertolini. La convenuta ha fatto pervenire le proprie osservazioni asserendo che il ricorrente si é limitato a lagnanze di tipo economico omettendo di comunicare i fatti che hanno portato alla risoluzione del rapporto. La stessa ha richiesto a questo Collegio di valutare la propria competenza a decidere circa il contenzioso creatosi considerate gli aspetti di carattere esclusivamente personali conseguenti al comportamento del ricorrente, di cui questo Collegio Arbitrale ha preso atto,e che per motivi di riservatezza ritiene di non farne menzione, che hanno portato alla risoluzione del rapporto e che a giudizio della stessa non rientrano in tale competenza. Ha, altresì, comunicato che il ricorrente, in data 19.11.2013, prima dell'allenamento ha chiesto al Presidente della A.S. D. Rotaliana di conferire per discutere di fatti personali che nulla avevano a che fare con argomenti calcistici, il tutto in presenza dell'allenatore in seconda. Il giorno successivo, dopo la discussione avuta con l'allenatore ed aver parlato con gli altri componenti della società, il Presidente ha comunicato al Bertolini di non avvalersi della sua collaborazione in considerazione che lo stesso non era più nelle condizioni di svolgere il proprio incarico. Pur condividendo 1'esatta cifra richiesta dal ricorrente, € 3.600,00, dovuto alla sospensione dei pagamenti per le successive mensilità, la convenuta ha chiesto a questo Collegio di valutare le motivazioni che hanno portato alla risoluzione del rapporto e solo successivamente a valutare l’aspetto economico della questione. La convenuta ha chiesto pertanto che il ricorso proposto dal tecnico venga dichiarato inammissibile per mancanza di motivazione e che venga respinto per fatto e colpa dello stesso dando atto che la risoluzione del rapporto é stato determinato esclusivamente da comportamenti extra sportivi; infine, ha chiesto la dichiarazione di legittimità della risoluzione del rapporto per fatto e colpa del signor Bertolini dando atto della sussistenza della giusta causa in ordine alla decisione assunta. Il ricorrente alle sue osservazioni sopra citate ha fatto pervenire le sue controdeduzioni con le quali ha comunicato di aver chiesto un colloquio privato con il Presidente della società, senza altre persone presenti, per informarlo su una questione personale, già risolta in famiglia e fuori, poiché temeva che lo stesso avrebbe potuto ricevere una telefonata da parte di familiare. Dopo il colloquio ha svolto l’allenamento e successivamente ha avuto la comunicazione dell’esonero, nonostante che il suo operato in campo e negli spogliatoi non era cambiato e che aveva lavorato con impegno e professionalità per il bene della squadra. Il ricorrente, pertanto, ha chiesto che quanto affermato dalla convenuta non venga preso in considerazione e che gli venga riconosciuto quanto richiesto in ricorso. La convenuta, successivamente ha fatto pervenire a questo Collegio ulteriore comunicazione con la quale ha evidenziato la debolezza della posizione del ricorrente Bertolini, che non dispone di testimoni, e che non può essere addebitata alcuna colpa alla società per la situazione venutasi a creare,colpe da addebitarsi solo ed esclusivamente a comportamenti dell'allenatore, pur riconoscendo degli ottimi risultati raggiunti, sottolineando che la questione esula dall'aspetto sportivo. Il Comitato Provinciale Autonomo Trentino della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti per la stagione sportiva 2013/2014 é stato depositato a mano il 2.08.2013 presso i loro Uffici. Il Collegio Arbitrale in merito ai fatti sopra menzionati ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Bertolini Fulvio é meritevole di accoglimento. I comportamenti extra sportivi tenuti dal tecnico sarebbero dovuti essere segnalati agli Organi della Giustizi Sportiva considerato che questo Collegio ha competenza solo ed esclusivamente sulla parte economica dei contratti sottoscritti tra le società e gli allenatori. Al ricorrente spettano € 2.400,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014 (erroneamente e stato scritto € 2.100,00), € 1.209,60 per rimborso spese viaggi, come da prospetto analitico prodotto, per un totale di € 3,609,60, oltre ad € 16.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.625,60.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Rotaliana. di corrispondere all'allenatore Fulvio Bertolini la somma € 2.400,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2013/2014, € 1.209,60 per rimborso spese di viaggi, oltre ad € 16.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.625.60. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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