F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: Francesco BONETTI / USD CALCIO MONTENERO (67/45) ARBITRI: Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: Francesco BONETTI / USD CALCIO MONTENERO (67/45) ARBITRI: Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS Il sig. Francesco BONETTI, nella sua qualità di allenatore dilettante, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., matricola n. 46698, in data 22.01.2015, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della USD CALCIO MONTENERO. Nei ricorso spiegava che la resistente per la stagione 2013/14 lo aveva tessersato in qualità di allenatore della 1^ squadra partecipante al campionato di Eccellenza Molise Gir. A; che, con scrittura privata datata 22.08.2013 a firma del Presidente della USD CALCIO MONTENERO, la stessa si impegnava a corrispondere al sig. BONETTI la somma di complessiva di € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00), di cui € 5.000,00 quale premio di tesseramento e € 400,00 quale rimborso spese forfettario, da corrispondersi in n. 9 rate di € 600,00 ciascuna a scadenza fissa, indicando che la resistente nulla ha corrisposto al ricorrente, accludendo la copia del contratto, regolarmente depositato presso il C.R. MOLISE LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire nota del 27.05.2015, in atti, con allegata copia dell'accordo stesso. Il ricorrente veniva esonerato in data 05.11.2013 con comunicazione verbale. Il sig. Francesco BONETTI, in virtù di quanto sopra, concludeva chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla USD CALCIO MONTENERO di provvedere al pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) quale premio di tesseramento e € 133,33 a titolo di rimborso spettante per il periodo in cui ha svolto l’attività di allenatore fino alla data dell'esonero per complessivi € 5.133,00 (cinquemilacentotrentatre/00), oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16.09.2015, provvedeva ad invitare la società USD CALCIO MONTENERO a fornire le proprie deduzioni scritte e aI ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto. La USD CALCIO MONTENERO rimaneva silente sull'inoltrato ricorso. Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento, PQM Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società USD CALCIO MONTENERO di provvedere al pagamento al sig. Francesco BONETTI, nella sua qualità, la somma di € 5.133,00 (cinquemilacentotrentatre/00) quale premio di tesseramento e rimborso spettante per il periodo in cui ha svolto l'attività di allenatore fino alla data dell'esonero, dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad € 50,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di € 5.183,00 (cinquemilacentottantatre/00), maggiorato, al tasso legale, fino aIla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera é inappellabile ed immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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