F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Giuseppe CARBONARO / ASD COMISO (71/45) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA: all. Giuseppe CARBONARO / ASD COMISO
(71/45)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA
Con ricorso del 22/11/2014, all'allenatore di Base Uefa B Giuseppe Carbonaro, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Comiso, il pagamento della somma di € 3.000,00, relativa al primo rateo del premio di tesseramento, stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso l’allenatore Nel precisare che la A.S.D. Comiso si era impegnata a corrispondergli per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, un compenso annuo di € 7.000,00, da pagarsi in quattro rate così distribuite: 1- 30.09.2014 di € 3.000,00; 2- 30.11.2014 di € 2.000,00; 3- 30.01.2015 di € 1.000,00; 4- 30.03.2015 di € 1.000,00, oltre al rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge, come da accordo dell' 11.08.2014, allegato in atti. Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato sospeso-esonerato con una comunicazione verbale dal Presidente pro-tempore negli spogliatoi in data 25.09.2014 e di aver comunicato con lettera raccomandata dell' 1.10.2014, inviata anche al Comitato Regionale Sicilia della Lnd, di restare a disposizione della stessa. Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha inviato uno scritto in cui é riportato "la Società Comiso non ha inviato il tesseramento e che il tecnico tesserato é Fichera Alessandro". Inoltre viene allegato la copia del contratto, sottoscritto dalle parti in data 11.08.2014, la copia del versamento di € 28,00, su c/c postale intestato al Settore Tecnico della Figc, inviato a mezzo raccomandata del 20.08.2014, dall'allenatore Carbonaro Giuseppe e la comunicazione di Carbonaro Giuseppe della presa d'atto della sospensione dall'incarico ricevuto dalla società Comiso. Con raccomandata del 1.12.2014, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.S.D. Comiso a presentare, ove lo ritenga, le proprie controdeduzioni scritte, a mezzo raccomandata, ed alla controparte ricorrente, allegando tutte le ricevute e documenti che ritenga utile alla questione ed al ricorrente le eventuali osservazioni sulle stesse. Il richiedente, in data 17.02.2015, ha fatto pervenire un secondo ricorso avverso la A.S.D. Comiso, con il quale ha richiesto il pagamento dei ratei compresi nell'accordo dell' 11.08.2014, scaduti al 30.11.2014 per € 2.000,00 e al 30.01.2015 per € 1.000,00, per un totale di € 3.000,00 oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. La convenuta nessuna osservazione ha ritenuto di inviare a questo Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre giudica il ricorso meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 3.000,00 per il primi rateo, € 2.000,00 per il secondo rateo ed € 1.000,00 per il terzo rateo, per un totale di € 6.000,00, previsti nell'accordo sottoscritto l' 11.08.2014, per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 25,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale complessivo di € 6.025,00.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Comiso di corrispondere all'allenatore Giuseppe Carbonaro la somma €. 6.000,00 per parte del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 25,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.025,00. Il ricorrente potrà produrre nei modi e nei termini previsti un nuovo ricorso per ottenere il pagamento del quarto ed ultimo rateo previsto in accordo qualora lo riterrà opportuno,fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva Nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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