F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015 VERTENZA: all. Fabio DI SOLE / USD NOTO (83/45) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 23.11.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 187 del 09.12.2015
VERTENZA: all. Fabio DI SOLE / USD NOTO
(83/45)
ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sebastiano SCARFATO
Con ricorso del 16 dicembre 2014 presentato per il tramite dell'Avv. Salvatore Romeo, l'allenatore dilettante di Base Fabio Di Sole, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S.D. Noto partecipante al campionato nazionale dilettanti Serie D nella stagione sportiva 2014/2015 a decorrere dal 6 settembre 2014 e sino alla data dell'esonero, avvenuto in data 7 ottobre 2014. Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con regolare accordo tipo del 6 settembre 2014, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale lordo pari ad € 12.600,00 da erogarsi in 9 rate mensili ciascuna di pari importo (€ 1.400,00)da pagarsi rispettivamente alle seguenti scadenze 30.09.2014, 31.10.2014, 30.11.2014, 31.12.2014, 31.01.2015, 28.02.205, 31.03.2015, 30.04.2015 e 30.06.2015, oltre al rimborso spese limitato all’importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Nonostante l’impegno economico sottoscritto, la Società corrispondeva al Signor Di Sole la minor somma di € 700,00. Il signor Di Sole ha regolarmente prestato la sua attività di allenatore responsabile della prima squadra della U.S.D. Noto fino all'esonero intervenuto in data 7 ottobre 2014. Con il ricorso in esame il signor Fabio Di Sole ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Noto di corrispondergli l'importo complessivo di € 6.288,65, di cui € 3.500,00 a titolo di rate scadute settembre 2014, ottobre 2014 e novembre 2014 di cui al premio di tesseramento pattuito nel contratto regolarmente sottoscritto ed € 2.788,65 a titolo di indennità chilometrica (€ 61,97 al giorno per un totale di 45 viaggi comprensivi di allenamenti e gare sostenuti), il tutto oltre interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 23 marzo 2015 consegnata alla Società in data 30 marzo 2015, ha invitato la U.S.D. Noto a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 22 maggio 2015 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 25 maggio 2015 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 15 settembre 2014. Successivamente, in data 7 agosto 2015 il signor Di Sole, per il tramite dell'Avv. Salvatore Romeo, inviava una integrazione al ricorso del 16 dicembre 2014, con il quale lamentava il pagamento delle ulteriori rate scadute relative al premio di tesseramento pattuito, e precisamente in relazione alle rate di dicembre 2014, gennaio 2015, febbraio 2015, marzo 2015, aprile 2015 e giugno 2015, per l'ulteriore importo complessivo di € 8.400,00 oltre interessi di mora. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che 1'allenatore Fabio Di Sole ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra sino alla data di esonero, e la U.S.D. Noto nulla ha controdedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento in quanto la cifra massima stabilita per la predetta categoria e pari ad € 10.000. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Fabio Di Sole e fa obbligo alla società U.S.D. Noto di corrispondere allo stesso la somma di € 9.300,00 al saldo di quanta pattuito a titolo di premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 ed € 2.788,65 a titolo di indennità chilometrica, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 60,00 e così per complessivi € 12.148,65. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla é dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Inoltre essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell'accordo sui massimali previsti dalla L.N.D e dall'A.I.A.C.,dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto del termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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